LEGGE 8 maggio 1989, n. 207

Type Legge
Publication 1989-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/6/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo - art. 1

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai termini del presente Accordo: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili,compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato, per mezzo di un aeromobile, da un'impresa italiana o arabo-saudiana, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o del Regno dell'Arabia Saudita. 3. L'espressione "imprese italiane" designa le aviolinee designate dal Governo dell'Italia ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Italia e il Governo dell'Arabia Saudita. 4. L'espressione "imprese arabo-saudiane" designa le aviolinee designate dal Governo dell'Arabia Saudita ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Arabia Saudita ed il Governo italiano.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese dell'Arabia Saudita esercenti tale attivita'. 2. Il Governo dell'Arabia Saudita si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Arabia Saudita relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da un'impresa italiana impegnata in tale attivita'. 3. Le esenzioni fiscali previste nei precedenti paragrafi del presente articolo si applicano anche in favore delle imprese aeree italiane e delle imprese aeree arabo-saudiane che partecipano a servizi in pool o ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi ed il patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea effettuato a partire dal 1 gennaio 1973.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, ma puo' essere denunciato da ciascuno dei due Governi con un preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cessera' di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. Fatto in duplice esemplare a Riyadh il 24 novembre 1985 nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Repubblica d'Italia Giuseppe GAUDIELLO Incaricato d'affari Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita Saud AL-FAISAL Ministro degli affari esteri Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

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