LEGGE 8 maggio 1989, n. 208

Type Legge
Publication 1989-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/6/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1986 sul commercio internazionale e la convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.

Art. 3

1.In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Art. 4

1.L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 1-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO 1986 PREAMBOLO I firmatari del presente accordo, considerando che l'accordo sul grano 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato piu' volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano 1971, considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano 1971, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano 1971 e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare 1980, quali sono state prorogate dal protocollo, scadranno il 30 giugno 1986 e che e' auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo, hanno convenuto che l'accordo internazionale sul grano 1971 sara' attualizzato e intitolato accordo internazionale sul grano 1986, comprendente due strumenti giuridici distinti a) la convenzione sul commercio del grano 1986 e b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sara' sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi interessati. ARTICOLO 1 Obiettivi La presente convenzione e' intesa: a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio del grano e degli altri cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione del grano; b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il piu' liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo; c) a contribuire, per quanto e' possibile, alla stabilita' dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali e e) a fornire un quadro appropriato per l'eventuale negoziazione di un nuovo accordo internazionale o di una nuova convenzione internazionale contenente disposizioni economiche.

Convenzione 1-art. 2

ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1) a) "consiglio" designa il consiglio internazionale del grano, costituito dall'accordo internazionale sul grano 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9; b) i) "membo" designa una parte della presente convenzione; ii) "membro esportatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto sensi dell'articolo 2; iii) "membro importatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12 c) "comitato esecutivo" designa il comitato ai sensi dell'articolo 15; d) "sottocomitato per la situazione del mercato" designa il sotto comitato costituito ai sensi dell'articolo 16; e) "cereale" o "cereali" comprende il frumento, la farina di frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco, il miglio, il sorgo e qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potra' decidere; f) i) "acquisto" designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato; ii) "vendita" designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto; iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato; g) "votazione speciale" designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. h) "annata agricola" designa il periodo dal 1 luglio al 30 giugno: i) "giorno lavorativo" designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio: 2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un "governo" o a "governi" vale anche per la Comunita' economica europea (appresso designata CEE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o "deposito" degli strumenti di ratifica, di accettazione o di "approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, nel caso della CEE e' inteso che valga anche la firma o per la dichiarazione di appplicazione provvisoria a nome della CEE da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CEE per, la conclusione di un accordo internazionale.

Convenzione 1-art. 3

ARTICOLO 3 Informazione, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un piu' completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono addottate disposizioni per garantire, regolarmente, l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonche' se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente: a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato; b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale; c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, dell'utilizzazione, del magazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di aumentare la quantita' e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive gia' impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un sottocomitato per la situazione del mercato, che esercita le funzioni specificate all'articolo 16.

Convenzione 1-art. 4

ARTICOLO 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato 1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionle dei cereali possono recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del sottocomitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il sottocomitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il sottocomitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri. 2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.

Convenzione 1-art. 5

ARTICOLO 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. "Transazione speciale" designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga, elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono: a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale; b) le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali; c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano ne trasferibili ne' convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel paese membro esportatore. d) le vendite effettuate in virtu' di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedano conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale; e) le operazioni di permuta: i) che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta; f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore; g) ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali. 3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di un transizione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, e' risolta dal consiglio.

Convenzione 1-art. 6

ARTICOLO 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale. 2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrera' tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonche della situazione economica del paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti. 3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i paesi beneficiari. 4. Il segretario riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

Convenzione 1-art. 7

ARTICOLO 7 Notifica di registrazione 1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri Il consiglio registra inoltre, per quanto e' possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri. 2. I membri forniscono, per quanto e' possibile, le informazioni che il consiglio puo' richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali. 3. Ai fini del presente articolo: a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonche' di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: I. per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 5; II. i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il "grado" e la qualita' dei cereali in questione; b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno; c) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno. 4) Se un quantitativo di cereali giunge al paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un paese diverso da quello di cui il cereale e originario, i membri forniscono, per quanto e' possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal paese di origine di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il paese di origine durante l'annata agricola in questione. 5) Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalita' in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonche le modalita' di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.

Convenzione 1-art. 8

ARTICOLO 8 Controversie e denunce 1) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinche' decida in merito. 2) Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o piu' membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e puo' rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.

Convenzione 1-art. 9

ARTICOLO 9 Costituzione del consiglio 1) Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtu' dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti. 2) I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio dei delegati, supplementi e consiglieri. 3) Il consiglio elegge un presidente e un vice presidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.

Convenzione 1-art. 10

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