LEGGE 8 maggio 1989, n. 209

Type Legge
Publication 1989-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/6/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla fissazione delle tariffe dei servizi aerei regolari intra-europei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA,Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI,Ministro degli affari esteri

Visto,il Guardasigilli: VASSALLI

Accord international

Accord international Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE sulle procedure applicabili alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei. I Governi sottoscritti, CONSIDERANDO l'interesse di applicare principi e procedure uniformi per la determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei; CONSIDERANDO l'opportunita' di sostituire, per tali servizi, l'Accordo Internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea, firmata a Parigi il 10 luglio 1967 (qui di seguito denominato Accordo del 1967) con un nuovo Accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 1) Il presente Accordo, a) stabilisce le disposizioni tariffarie applicabili ai servizi aerei di linea intra-europei tra le Parti al presente Accordo: b) sostituisce, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le disposizioni tariffarie di ogni accordo bilaterale gia' concluso tra due Parti al presente Accordo, qualora dette disposizioni siano incompatibili con il presente Accordo; c) stabilisce o eventualmente sostituisce le disposizioni in vigore perquanto riguarda la composizione delle controversie relative alle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei tra due Parti al presente Accordo; 2) Le Parti si impegnano a non contrarre tra di loro alcun obbligo o intesa che sia piu' limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non vi e' alcunche' nel presente Accordo che precluda il mantenimento o la elaborazione, ad opera delle Parti - a livello bilaterale o tra un gruppo di Stati - di intese orientate ad una maggiore flessibilita' di quella prevista dal presente Accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Nel presente Accordo: a) il termine intra-europeo indica unicamente i territori in Europa degli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile; b) il termine tariffa indica il prezzo da percepire per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli o delle merci, ad eccezione del corriere, compresa ogni altra presentazione significativa garantita o offerta congiuntamente a detto trasporto, nonche' la percentuale da corrispondere per la vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri, o per le corrispondenti transazioni relative al trasporto di merci. Tale termine include altresi' le condizioni che presiedono all'offerta del prezzo di trasporto o al pagamento della percentuale. c) il termine zona di flessibilita' indica una gamma di livelli di prezzi e di condizioni come definita nell'Annesso al presente Accordo, nell'ambito della quale le tariffe passeggeri sono qualificate per l'approvazione automatica.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1) Le tariffe applicate dalle imprese di trasporto aereo delle Parti nel presente Accordo per il trasporto tra i rispettivi territori sono stabilite a tassi ragionevoli, in considerazione di tutti i fattori pertinenti ed in particolare, dei seguenti principi: i costi sostenuti dall'impresa richiedente - in considerazione altresi' delle tariffe della o delle altre imprese di terza e quarta franchigia che utilizzano la medesima o le medesime rotte -; la necessita' di adeguati profitti per gli investimenti effettuati dall'impresa di trasporto aereo, la competitivita' dell'ambiente e le esigenze degli utenti. Le condizioni relative alle tariffe debbono essere razionali, semplici, e la loro attuazione agevolmente controllabile. 2) Le Parti nel presente Accordo riconoscono l'importanza di consultazioni tariffarie multilaterali tra le imprese di trasporto aereo, nonche' il ruolo dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.) in dette consultazioni. Tuttavia, le consultazioni tra le imprese, multilaterali o bilaterali, non costituiscono un requisito obbligatorio ai fini della registrazione e della determinazione delle tariffe. La registrazione delle tariffe da parte di un'impresa di trasporto aereo e' autorizzata a livello individuale, o, a scelta di tale impresa, a seguito di consultazioni con ogni altra impresa o imprese di trasporto aereo.

all. 4 - art. 4

ARTICOLO 4 1) Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le tariffe sono registrate ai fini dell'approvazione presso le Autorita' aeronautiche delle Parti interessate, nella forma richiesta dalle Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte, sessanta giorni almeno prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Mentre le Autorita' aeronautiche delle due Parti hanno facolta' di accordarsi per un preavviso inferiore a sessanta giorni per quanto riguarda la registrazione, in nessun caso esse possono esigere un preavviso superiore. 2) Le tariffe passeggeri, le quali, in ragione del livello dei loro prezzi e relative condizioni, sono situate nell'ambito delle zone di flessibilita' definite nell'Allegato al presente Accordo, nonche' le tariffe passeggeri di cui al paragrafo 10 del presente Annesso, saranno registrate, nella forma richiesta dalle Autorita' aeronautiche delle Parti, almeno 21 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Mentre le autorita' aeronautiche delle due Parti hanno facolta' di accordarsi per un preavviso inferiore a 21 giorni per la registrazione, in nessun caso esse possono esigere un preavviso superiore.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 1) Ogni tariffa registrata alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 4 puo' essere espressamente approvata dalle Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte. Una tariffa sara' ritenuta come approvata dalle Autorita' aeronautiche di una Parte se, entro trenta giorni dalla data di deposito, le Autorita' aeronautiche di detta Parte non abbiano notificato per iscritto alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte, ed all'impresa o alle imprese di trasporto aereo interessate, che esse erano contrarie alla tariffa proposta. 2) Ogni tariffa registrata ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 4, e che e' conforme ai requisiti del sistema di zone di cui all'Articolo 4, sara' automaticamente approvata. Se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte decidono che i requisiti previsti dal sistema di zone non sono soddisfatti, esse ne informeranno l'impresa o le imprese di trasporto richiedenti entro quattordici giorni a decorrere dalla data della registrazione. 3) Solo le imprese di trasporto aereo di terza e quarta franchigia hanno la possibilita' di applicare tariffe guida. Le imprese di terza, quarta e quinta franchigia, che fanno servizio sulla medesima rotta di quella dell'impresa che applica la tariffa guida, saranno autorizzate a registrare tariffe pari, per livello e condizioni, alle tariffe approvate in base ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo; le tariffe in tal modo registrate saranno approvate. Esse non potranno entrare in vigore prima delle suddette corrispettive tariffe. 4) Nell'approvare una tariffa, le Autorita' aeronautiche di una Parte possono annettere alla validita' di detta approvazione il termine che esse reputano opportuno. Detta tariffa rimane in vigore, a meno di essere ritirata dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo interessate, con il consenso delle Autorita' aeronautiche interessate, fino al debito termine di scadenza o fino alla approvazione di una nuova tariffa. Le autorita' aeronautiche hanno tuttavia la possibilita' di accordarsi per prorogare il termine originariamente stabilito. Ogni tariffa approvata senza che le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte abbiano fissato un termine di scadenza alla sua validita', rimane in vigore se nessuna nuova tariffa e' stata registrata e approvata, fino a che le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte non abbiano notificato il ritiro della loro approvazione, di loro iniziativa o a richiesta dell'impresa o delle imprese interessate.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 1) La Parte che disapprova una tariffa registrata ai sensi del paragrafo 1 dello Articolo 4 deve accettare di addivenire a delle consultazioni, qualora l'altra Parte non condivida la sua disapprovazione di detta tariffa e richieda tali consultazioni. Le consultazioni dovranno essere concluse entro un termine di trenta giorni dalla data di richiesta, sebbene detto termine possa essere prorogato mediante accordo concluso tra le due Parti interessate. Un'analoga procedura puo' essere applicata nel caso di tariffe che non beneficiano di una approvazione automatica ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 5. 2) Se, alla scadenza del termine previsto per le consultazioni, un accordo non e' stato raggiunto, la questione e' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'Altra Parte. 3) L'arbitrato e' di regola effettuato da un Tribunale di tre arbitri. Entro un termine di quattordici giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna delle Parti nomina un membro del Tribunale arbitrale ed i due membri cosi' designati si accordanto per designare il terzo. Il terzo membro del Tribunale arbitrale e' cittadino di uno Stato terzo e ne assume la presidenza. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza di voti. In alternativa, se le due Parti ne convengono, il lodo puo' essere pronunciato da un arbitro unico designato ed accettato di comune accordo dalle due Parti in causa entro il medesimo termine. 4) In mancanza di designazione di un membro del Tribunale arbitrale ad opera di una delle Parti, o di accordo sulla scelta del terzo membro del Tribunale (o, anche in mancanza di accordo tra le due Parti sull'arbitro unico) nel termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, il Presidente della Commissione Europea dell'Aviazione Civile completa il Tribunale arbitrale (o designa l'arbitro unico che deve essere cittadino di uno Stato terzo) entro un termine di sette giorni dalla richiesta dell'una o dell'altra Parte. Qualora il Presidente sia cittadino di uno Stato membro parte della controversia, il Vice-Presidente della Commissione di grado piu' elevato di uno Stato membro che non e' parte alla controversia lo sostituisce in tali funzioni. 5) Il lodo e' pronunciato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla costituzione del Tribunale o della designazione dell'arbitro unico. Detto termine puo' tuttavia essere prorogato mediante accordo stipulato tra le due Parti interessate. Il lodo e' definitivo e vincolante per le due Parti. 6) A meno che le Parti non abbiano diversamente convenuto, il Tribunale (o l'arbitro) stabilisce la procedura di arbitrato. 7) Salva disposizione contraria del lodo arbitrale, ciascuna delle Parti prende a proprio carico i costi sostenuti dal membro da essa o per suo conto designato, il residuo delle spese essendo sostenuto dalle Parti a parti uguali. 8) Mentre tutte le tariffe sono sottoposte ad arbitrato, come previsto ai paragrafi da 1 a 7 del presente Articolo, ogni arbitrato relativo alle tariffe registrate ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 4 concerne unicamente l'applicazione del sistema di zone dettagliato nell'Annesso al presente Accordo per quanto riguarda dette tariffe, e non si estende ai paramentri di detto sistema. Tali parametri sono: ambito di applicazione, numero delle zone di flessibilita', definizione delle zone e relative condizioni, opzione di non-applicazione, prezzi di riferimento, delimitazione delle zone e disposizioni concernenti una flessibilita' supplementare.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Ciascuna parte vigila per assicurarsi che siano che siano vendute ed applicate solo le tariffe approvate.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 1) Senza pregiudizio delle disposizioni degli Articoli 1 e 6, ogni controversia tra due o piu' Parti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e che non puo' essere definita per via di composizione amichevole e' sottoposta ad arbitrato a richiesta di una tra di loro. 2) Se, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo per quanto riguarda la organizzazione dell'arbitrato, una qualunque tra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformita' con lo Statuto di Corte.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente Accordo e' aperto alla firma del rappresentante di ogni Stato membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, alla approvazione o all'accettazione degli Stati firmatari. 2) Gli strumenti di ratifica e le notifiche di approvazione o di accettazione saranno registrate presso la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1) Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di cinque Stati firmatari, del loro strumento di ratifica o della loro notifica di approvazione o di accettazione. 2) In seguito, essa entrera' in vigore, per ogni Stato, il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione o di accettazione. 3) L'entrata in vigore del presente Accordo abroga l'Accordo del 1967 tra le Parti al presente Accordo, per quanto riguarda le procedure applicabili alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea inter-europei.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1) Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Accordo e' aperto alla adesione di ogni Stato non firmatario, membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile. 2) L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ed ha effetto il trentesimo giorno successivo alla data di detto deposito.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 1) Ciascuna Parte puo' presentare emendamenti al presente Accordo mediante notifica scritta al Segretario della Commissione Europea dell'Aviazione Civile che provvedera' immediatamente a comunicare l'emendamento proposto a tutte le altre Parti. Se il venticinque per cento almeno delle Parti, ivi compresa la Parte che propone l'emendamento) concorda di tenere una riunione delle Parti al fine di esaminare detto emendamento, la Commissione Europea dell'Aviazione civile convoca detta riunione, dandone comunicazione alle Parti con almeno tre mesi di anticipo. 2) Ogni proposta di emendamento approvato da una maggioranza delle Parti che partecipano alla riunione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, e che riscuota in seguito l'accordo di due terzi delle Parti, e' sottoposta a tutte le Parti per ratifica, approvazione e accettazione. 3) L'emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno ratificato, approvato e accettato, trenta giorni dopo che due Parti abbiano depositato il proprio strumento di ratifica o la loro notifica di approvazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 4) L'emendamento entra in vigore, nei confronti di ciascuna Parte che lo ratifichi, lo approvi o lo accetti successivamente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, ogni emendamento del sistema di zone dettagliato all'Annesso al presente Accordo, che sia stato accettato dalle Autorita' aeronautiche di due terzi delle Parti sara' sottoposto alle Autorita' aeronautiche di tutte le Parti ai fini dell'accettazione. 2) L'emendamento entra in vigore, per le Parti le cui Autorita' aeronautiche lo abbiano accettato, trenta giorni dopo che le Autorita' aeronautiche di due Parti abbiano notificato la loro accettazione alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 3) In seguito, l'emendamento entra in vigore, per ogni Parte la cui Autorita' aeronautica lo abbia accettato, trenta giorni dopo la ricezione della notifica fatta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Il presente Accordo puo' essere denunciato da ogni Parte mediante una notifica inviata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Detta denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione di detta notifica.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 1) Non e' ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformita' con le seguenti disposizioni. 2) Ciascuna Parte puo' dichiarare, al momento di firmare, di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, che essa non si reputa vincolata dal paragrafo 2 dell'Articolo 8. Le altre Parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di una Parte che abbia formulato detta riserva. 3) Ciascuna Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' in ogni tempo ritirarla mediante notifica effettuata presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 17

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