DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 592
Entrata in vigore del decreto: 16/6/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo; Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 e' istituita in Riolo Terme una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.
Art. 2
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per: Sezioni numero --- addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Corsi numero --- Corso post-qualifica: tecnico attivita' alberghiere . . . . . . . . . . . . . . 2
Art. 3
Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.
Art. 4
Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale. Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto e' soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 5
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni. I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.
Art. 6
L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 7
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Art. 8
Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue straniere; conversazione ed esercitazioni in lingua; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera; princi'pi di alimentazione; tecnologia alberghiera e pratica operativa; religione; educazione fisica.
Art. 9
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.
Art. 10
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Art. 11
Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato. Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.
Art. 12
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito in garanzia di eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di istituto. Il consiglio di istituto puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Art. 13
L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Art. 14
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.
Art. 15
Il consiglio di istituto dura in carica tre anni. Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonche' della giunta esecutiva. In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.
Art. 16
A capo dell'istituto e' un preside. Egli promuove e coordina le attivita' di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto. A capo di ogni scuola coordinata e' un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Art. 17
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalita' previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Art. 18
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.263.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni.
Art. 19
Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Riolo Terme (Ravenna) ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 280
Allegato
Tre sezioni addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale); Due sezioni addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale); Due corsi post-qualifica - tecnico attivita' alberghiere, per complessive diciannove classi. Numero Qualifica dei posti --- --- Personale di ruolo 1) Preside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) Cattedre di insegnamento . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3) Insegnanti tecnico-pratici . . . . . . . . . . . . . . . 7 4) Segretario economo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5) Applicati di segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6) Magazzinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7) Aiutanti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8) Bidelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Personale incaricato 9) Incarichi d'insegnamento per complessive centottantuno ore settimanali. 10) Insegnanti tecnico-pratici (1) -. (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici. N.B. - Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione GALLONI Il Ministro del tesoro AMATO
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