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LEGGE 29 maggio 1989, n. 211

Current text a fecha 1989-06-18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti: "Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 854/1973 (Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3. - Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'art. 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale". - La legge n. 15/1968 contiene: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".