LEGGE 8 maggio 1989, n. 210
Entrata in vigore della legge: 04/06/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971 e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 71.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
Roma, li' 7 aprile 1987 Eccellenza, ho l'onore di sottoporLe la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. Qualora ai sensi della citata convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potra' controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (revision au fond) non potra' essere effettuato. Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale proposta, ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti egualmente fede - costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana soggetto a ratifica e che entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo restera' in vigore finche' sara' vigente la convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. DR. FRIEDRICH FROLICHSTHAL, Ambasciatore della Repubblica austriaca S.E. ON. GIULIO ANDREOTTI Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ------------------------------------------------------- Roma, 7 aprile 1987 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di sottoporLe la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. Qualora ai sensi della citata convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potra' controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (re'vision au fond) non potra' essere effettuato. Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale proposta, ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti egualmente fede - costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana soggetto a ratifica e che entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo restera' in vigore finche' sara' vigente la convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Per quanto precede, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano aderisce a tale proposta e che la Sua Lettera e la presente Lettera di conferma costituiscono un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria soggetto a ratifica e che entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo restera' in vigore finche' sara' vigente la convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971. La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione". ON.LE GIULIO ANDREOTTI Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana A Sua Eccellenza FRIEDRICH FROLICHSTHAL, Ambasciatore della Repubblica d'Austria Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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