DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Type DPR
Publication 1989-05-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/7/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Ammissione in istituto). - Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'. Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione. La persona che fa ingresso in istituto perche' imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorita' giudiziaria. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata dell'isolamento medesimo. Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e' stato gia' modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 805, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 806 e con D.P.R. 10 luglio 1985, n. 421. Il D.P.R. qui pubblicato reca modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 431/1976 in esecuzione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'ordinamento penitenziario. Nel testo del D.P.R. di cui sopra, ogni rinvio a disposizioni "della legge", senza ulteriori citazioni, e' riferito alla legge n. 354/1975 e sue successive modificazioni.

Art. 2

1.Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza".

2.Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento".

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 23. (Modalita' dell'ingresso in istituto). - La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge, con le modalita' di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti del tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza. Al momento dell'ingresso dalla liberta' di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiede, al Ministero notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire a preesistente cartella personale. Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalita' fornite siano false e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalita' il soggetto e' identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e' data notizia alla autorita' giudiziaria che procede. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento.". - L'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena quando questo debba aver luogo nei confronti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., primo comma numeri 2) e 3), prevede invece il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa debba aver luogo nei confronti rispettivamente di persona in condizioni di grave infermita' fisica o di donna che abbia partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, quando non sia possibile affidare il figlio ad altri che alla madre. - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 603/1931, recante le disposizioni di esecuzione del c.p.p., e' il seguente: "Art. 13. - L'autorita' preposta a uno stabilimento di prevenzione o di pena o un funzionario da essa delegato deve iscrivere in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'eta', lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Nello stesso registro sono altresi' iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina. Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al procuratore della Repubblica, che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso procuratore della Repubblica, indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.". In base al secondo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, la vidimazione del suddetto registro viene effettuata non piu' dal procuratore della Repubblica ma dal magistrato di sorveglianza.

Art. 3

1.L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 24. (Iscrizioni a registro). - Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. Il registro prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo IV del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.". - Nel registro preveduto dall'art. 80 c.p.p. e dalla relativa norma di esecuzione contenuta nell'art. 15 del R.D. n. 603/1931 vanno iscritte le istanze, dichiarazioni e impugnazioni che possono essere ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario con obbligo di comunicazione all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 4

1.Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14- ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare sono altresi' comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione".

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