DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Type DPR
Publication 1989-05-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessita' di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresi' di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

COLOMBO, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione prevede, fra l'altro, che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 13 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e' il seguente: "Art. 13. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sara' emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge".

Regolamento Anagrafico della popolazione residente- art. 01

Art. 01. (( (Adempimenti anagrafici).)) ((1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62), e successive modificazioni.))

Regolamento Anagrafico della popolazione residente- art. 1

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Art. 1. Anagrafe della popolazione residente 1. L'anagrafe della popolazione residente e' la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. 2. L'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Regolamento - art. 2

Art. 2 Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe 1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. (( 1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione. )) 2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. 3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'[art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art3).

Regolamento - art. 3

Art. 3. Popolazione residente 1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. 2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Regolamento - art. 4

Art. 4. Famiglia anagrafica 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, ((unione civile,)) parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.

Regolamento - art. 5

Art. 5. Convivenza anagrafica 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Regolamento - art. 6

Art. 6. Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche 1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente puo' rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. 3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Regolamento - art. 7

Art. 7. (( (Iscrizioni anagrafiche).)) ((1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato; b) per esistenza giudizialmente dichiarata; c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'[articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art2-com3), nonche' per mancanza di precedente iscrizione. 2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. 4. Il registro di cui all'[articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art2-com5), e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.))

Regolamento - art. 8

Art. 8 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 17 LUGLIO 2015, N. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2015-07-17;126)))((8))

Regolamento - art. 9

Art. 9 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 17 LUGLIO 2015, N. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2015-07-17;126)))((8))

Regolamento - art. 10

Art. 10. Mutazioni anagrafiche 1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune ((o del territorio nazionale)), non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto e' disposto dall'[art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art4), e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Regolamento - art. 10 bis

Art. 10-bis. (( (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche).)) ((1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio. 2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perche' appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.))

Regolamento - art. 11

Art. 11. Cancellazioni anagrafiche 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; ((b) per trasferimento all'estero dello straniero;)) c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.

Regolamento - art. 12

Art. 12. Comunicazioni dello stato civile 1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti ((, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,)) nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio ((e alle costituzioni di unione civile)) devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art2-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' dall'articolo 62, comma 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221~art62-com6), del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82). 3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'. 4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. 5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al comune competente.

Regolamento - art. 13

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. 2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. 3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita' di cui all'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38). Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. ((Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.)) 3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7). 4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Regolamento - art. 14

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.