Act 089G0288
Entrata in vigore del decreto: 2/7/1989
IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
VISTI gli artt. 9 e seguenti della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente gli incentivi finanziari per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo nei territori meridionali:
VISTI gli artt. 62 e seguenti del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali del Mezzogiorno;
VISTO l'art. 73, ultimo comma, del citato T.U. n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;
VISTO l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato;
CONSIDERATA l'opportunita' di disciplinare con norme regolamentari le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie suindicate, in modo da garantire il piu' alto grado di tempestivita' e di efficienza dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di imparzialita';
ATTESA
la necessita' di emanare, ai fini sopraindicati, il presente regolamento; DECRETA:
Art. 1
(Presentazione delle domande di agevolazione)
1.La richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 63 e seguenti del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' formulata dall'operatore mediante un'unica domanda, compilata in conformita' al modulo allegato, e presentata ad uno degli Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno.
2.La domanda e' presentata altresi' all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, qualora riguardi iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale.
3.L'Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della domanda, se ammissibile alla istruttoria in base all'art. 2, comma 4, del presente decreto, alla Regione interessata, che puo' comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere, con riferimento all'assetto territoriale regionale, ambientale ed alla programmazione regionale, inviandolo all'Istituto di credito, all'Agenzia nonche' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno se la domanda concerne iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale, La scadenza del termine suindicato non incide sulla permanenza delle competenze regionali.
Art. 2
(Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni Ammissione all'istruttoria)
1.La domanda, accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato al presente decreto con la precisazione che l'operatore intende usufruire di una sola o entrambe le agevolazioni finanziarie, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa, nonche' indicazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimento, di agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al comma 1 del precedente art. 1.
3.Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato, puo' essere ugualmente presentato il programma di spesa relativo alla riattivazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione dell'impianto, sempreche' sia configurabile uno specifico programma di investimento autonomo e distinto dal precedente e giustificato da obiettive esigenze. In tale ipotesi ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terra' conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti - al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario - e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione.
4.La domanda e' ammessa all'istruttoria quando e' redatta sul modulo di cui all'art. 1, comma 1, completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'Istituto di credito ritenga che la documentazione sia carente, e' tenuto a chiederne la necessaria integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
5.Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si fa riferimento alla data di presentazione o a quella apposta con timbro postale sul plico raccomandato, purche' la domanda, presentata o contenuta nel plico risulti compiutamente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'istante si rivolga nel corso dell'istruttoria ad altro Istituto di credito il biennio e' calcolato in base alla domanda originaria, purche' si tratti sempre della medesima iniziativa.
Art. 3
Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato
1.L'Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad un'unica istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilita' e congruita' delle spese indicate nella domanda, la validita' tecnico-economica dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditivita', la validita' del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua normale gestione, nonche' la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresi' riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili.
2.Per quanto concerne la disponibilita' dell'operatore l'Istituto accertera' a sua cura che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30% degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potra' avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa.
3.Per quanto riguarda l'investimento fisso preesistente l'Istituto di credito ne accertera' l'ammontare tenendo conto sia delle spese sostenute e/o da sostenere per il completamento dei precedenti programmi, che non siano ancora ultimati alla data di inizio del nuovo investimento, sia dei beni acquisiti all'azienda in base a locazione finanziaria, sia degli investimenti relativi ad unita' produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977.
4.Relativamente alle iniziative, che realizzano o raggiungono investimenti da sottoporre all'esame del CIPI, l'Istituto di credito acquisisce, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, notizie sull'esistenza o meno delle opere infrastrutturali di uso collettivo, necessarie per la localizzazione territoriale e ambientale dell'iniziativa, sulle caratteristiche delle stesse opere e sugli eventuali tempi di realizzazione.
5.Gli organi deliberanti dell'Istituto a conclusione dell'istruttoria ne approvano le risultanze, anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'Istituto invia una apposita relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento - nei casi in cui e' richiesto dall'operatore - con la documentazione prescritta dalla disciplina dei rapporti tra Agenzia e Istituto o di quella prevista nell'allegato al presente decreto, all'Agenzia, nonche' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno qualora le istruttorie riguardino iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.
Art. 4
(Procedure per l'istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla competenza del CIPI)
1.L'istruttoria deve essere definita dall'Istituto di credito e inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutta la documentazione, o dalla data di completamento della documentazione.
3.L'Agenzia delibera, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria, la concessione del contributo in conto capitale e/o interessi con provvedimento unico.
4.Il provvedimento di concessione della agevolazioni e' adottato dal Comitato di gestione sulla base di una relazione monografica riassuntiva dei risultati dell'istruttoria e della verifica, sottoscritta dal solo funzionario che l'ha redatta.
Art. 5
(Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI)
1.Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI l'Istituto deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione.
2.L'Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'Istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati nell'art. 4, comma 2, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del CIPI circa l'ammissibilita' delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4.
3.L'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la deliberazione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del T.U. n. 218 del 6 marzo 1978.
4.Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comunicazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pubbliche e gli impegni finanziari che l'Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio.
5.Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'Agenzia, all'Istituto di credito ed all'operatore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.
6.Il provvedimento, emesso dall'Agenzia in base all'art. 8 in vista della attuazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del presente articolo e della delibera gia' adottata dal Comitato, e' sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso all'operatore, all'Istituto di credito e al Ministro.
Art. 6
(Contratto di finanziamento)
1.L'Istituto di credito ove non sia stato gia' stipulato un contratto di finanziamento e' tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia.
Art. 7
(Spese ammissibili)
2.Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte - sia in magazzino che in corso di lavorazione - di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati. La quota delle scorte predette, nel limite massimo di 40 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attivita' dell'impresa, sara' calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e' determinata sulla base dei vigenti criteri.
3.Gli investimenti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nel caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetari. I beni, oggetto di locazione finanziaria, utilizzati nell'impresa, nonche' gli investimenti relativi ad altre entita' produttive, da valutare unitariamente, in base all'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e' al punto 10 della deliberazione CIPE in data 31 maggio 1977, sono da computare ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento fisso. Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e/o delle scritture della contabilita' dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento. I distinti investimenti fissi preesistenti relativi agli impianti, da considerare unitariamente in base al citato art. 79 e al punto 10 della delibera CIPE, sono accertati con riferimento all'epoca indicata sopra e con il criterio fissato nel precedente art. 3, comma 3.
4.Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime e concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente.
5.Per le variazioni di spesa intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, l'Agenzia, sempreche' non sia stata presentata la documentazione finale di spesa e tenuto conto della relazione istruttoria integrativa dell'Istituto di credito, dispone l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione a suo tempo emesso.
6.Relativamente alle iniziative da sottoporre al CIPI, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dell'istruttoria integrativa compiuta dagli Istituti e trasmessa all'Agenzia, propone al CIPI le variazioni per le conseguenti determinazioni.
7.L'Agenzia, nelle ipotesi di integrazioni del provvedimento di concessione, previste dai commi 5 e 6, continua ad erogare le somme gia' concesse, in rapporto alle parti di programma rimaste invariate, nel limite globale delle spese ammesse all'agevolazione.
8.Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario gia' approvato, dovra' essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.
9.Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma di investimento determinino la riduzione della capacita' produttiva prevista originariamente, l'Agenzia procede alla riliquidazione delle agevolazioni indicate nel provvedimento di concessione sempreche' il programma risulti economicamente valido nella nuova configurazione e nel termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti.
10.Per le iniziative che non hanno raggiunto nel predetto termine di 24 mesi, un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l'imprenditore potra' formulare a tutti gli effetti - compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determinazione delle spese ammissibili - una nuova domanda di agevolazione e in tal caso l'Agenzia procedera' al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente gia' concesso ed erogato e del finanziamento a tassa agevolato, fermi restando patti e condizioni per le operazioni di finanziamento gia' stipulate. Nel caso in cui l'operatore non porti a compimento l'investimento, l'Agenzia procedera' al recupero delle agevolazioni.
Art. 8
(Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni)
2.In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la cui verifica e' effettuata dall'Agenzia con congrua periodicita' presso l'impianto, l'operatore e' tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'Istituto di credito da parte dell'Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell'operatore inadempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corrisposto dall'Agenzia all'Istituto.
3.L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' comunicata dal Ministro per il Mezzogiorno al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4.L'Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie emesso in difformita' alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni qualora non fossero osservate dall'operatore tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione.
5.L'operatore al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, restituisce le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto previsto dal precedente comma 1.
Art. 9
(Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento)
1.L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonche' brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2.In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della societa', che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, ne' acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riserve dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescindera' dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sara' presentata unitamente a quella finale giusta l'art. 12. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potra' procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garanzia, all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessita' in corso di costruzione presso i fornitori.
3.L'erogazione del finanziamento agevolato per scorte puo' avvenire anche sulla base degli stati di avanzamento; l'Istituto acquisisce, in vista della erogazione, idonea garanzia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all'acquisto delle scorte. Dopo l'ultimazione degli investimenti, dovra' essere acquisita a cura dell'Istituto, idonea documentazione finale di spesa relativa all'acquisto delle scorte.
4.Ai fini della verifica della realizzazione dello investimento in scorte, e indipendentemente dalle modalita' dell'erogazione del finanziamento relativo, potranno essere acquisiti i bilanci, e/o situazioni contabili sottoscritte dal legale rapprentante della societa', dai quali potra' desumersi l'investimento realizzato risultante dal confronto nel tempo delle voci corrispondenti negli stessi bilanci e/o situazioni contabili.
5.Per le erogazioni, ancorche' relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili agli stati di avanzamento, l'Agenzia si avvale degli Istituti di credito, presso i quali provvedera' all'accensione di conti sui quali saranno imputati i pagamenti a favore dell'operatore. A tale scopo l'Agenzia e gli Istituti di credito stipulano apposite convenzioni.
6.Gli Istituti, se sono stati concessi sia il contributo sia il credito agevolato, cureranno che le erogazioni del contributo avvengano in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.
7.Gli Istituti di credito erogano, relativamente ad iniziative da non sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 70% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, - salvo quanto stabilito dal successivo art. 11 - eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 15, potra' essere liquidato il 30%.
8.Gli Istituti di credito liquidano, relativamente ad iniziative da sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento ed erogano una somma pari all'80% della quota suindicata in modo che, a saldo - e, quindi, dopo l'erogazione dell'ulteriore quota del 10% in applicazione dell'art. 11, comma 3 -, eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 15, potra' essere liquidato il rimanente 10%.
9.Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, l'erogazione sara' effettuata secondo le disposizioni delle vigenti convenzioni, relative ai rapporti tra l'Agenzia e gli Istituti di credito a medio termine, o stipulate in base all'art. 9, comma 11, della legge 6 marzo 1986, n. 64.
10.L'Agenzia, fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, si conformera' alle norme di cui ai commi 6, 7 e 8.
Art. 10
(Erogazione in anticipazione del contributo in conto capitale)
1.L'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' effettuata secondo le modalita' fissate nel precedente art. 9, commi 5 e 9.
2.Detta anticipazione e' pari al 50% del contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire.
3.Per le iniziative che realizzino a raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci miliardi ed il limite massimo dello scaglione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986 n. 64, l'anticipazione e' erogata nella misura del 50% del contributo in conto capitale per i primi 10 miliardi di lire e del 25% sulla parte eccedente.
Art. 11
(Modalita' delle ulteriori erogazioni del contributo in conto capitale)
2.I certificati, previsti alla lett. b del comma precedente, possono essere sostituiti da una dichiarazione di conformita' delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, da parte dell'imprenditore e del legale rappresentante della societa', se entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste dei certificati, non siano state comunicate le pronunce sulle richieste medesime.
3.Per le iniziative che importano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lett. b, della legge 1 marzo 1986, n. 64, l'Agenzia eroga, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo art. 12, le quote di contributo, gia' liquidate ma non ancora erogate, giusta l'art. 9, comma 8, del presente decreto, sulla base degli investimenti rendicontati e comunque in misura non superiore all'impiego assunto nel provvedimento di concessione. Tale erogazione e' subordinata alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. a, b, c, d.
Art. 12
(Documentazione di spesa)
1.La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate - o in copia autenticata - e copia, ed e' valida per la erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
2.Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovra' esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilita' del fornitore o del rappresentante legale della societa' fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
3.Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la spesa puo' essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, od una dichiarazione sostitutiva di notorieta' dell'imprenditore o del legale rappresentante della societa', dichiari la conformita' ai documenti originali. Dovra' comunque essere presentata la dichiarazione prevista nel comma precedente.
4.Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, sempre che gli stessi, al netto dell'IVA, contengano precisi riferimenti per risalire alla natura delle spese ed alla componenti tecniche ed economiche, nonche' elaborati informatizzati.
5.Gli elaborati e gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione giurata dall'impenditore o del rappresentante legale della societa', attestante che le spese ed i conti esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" e inoltre la conformita' degli elaborati e degli elenchi ai documenti originali.
6.Nel caso l'operatore costruisca in proprio impianti o macchinari, produrra' commesse interne di lavorazioni con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
7.La documentazione finale, vistata dall'Istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo all'Agenzia; nel trasmettere tale documentazione l'Istituto dovra' evidenziare le sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base della istruttoria.
Art. 13
(Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa)
1.Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, l'Agenzia deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito accertamento disciplinato dalla Agenzia medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 9, verifichi la funzionalita' dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacita' produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio.
2.Per l'effettuazione di tale accertamento l'Agenzia, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento, deve avvalersi di singoli professionisti o di una Commissione composta da tre esperti particolarmente competenti, per titolo di studio, professionale o attivita' esplicata, nella specifica attivita' produttiva svolta dall'imprenditore. Per gli investimenti non superiori a un miliardo l'accertamento e' svolto a cura dell'Agenzia che si avvale dei propri tecnici.
3.L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca, da parte dell'Agenzia, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1.
4.L'agenzia nominera' l'esperto o la Commissione di esperti contestualmente alla liquidazione della quota di contributo erogata in anticipazione o, in mancanza, della quota erogata in base all'art. 11.
5.E' facolta' dell'operatore di trasmettere copia della documentazione finale di spesa direttamente al collaudatore.
6.Le spese di accertamento, da calcolarsi sulla base dell'importo di spesa ammessa alle agevolazioni, sono a carico dell'Agenzia.
7.L'accertamento delle iniziative consistenti in operazioni di locazione finanziaria agevolata di macchinario di cui all'art. 83, comma 11, del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito da un verbale di installazione del macchinario, sottoscritto da un rappresentante del fornitore e dall'operatore e trasmesso all'Agenzia da parte della Societa' di locazione finanziaria.
Art. 14
(Conguaglio finale)
1.L'Agenzia, dopo aver accertato l'ammissibilita' e congruita' delle singole spese, e sulla base dei risultanti della verifica di cui al precedente art. 13, procede alla determinazione del saldo o dell'eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie gia' erogate maggiorate dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1.
Art. 15
(Liquidazione del saldo)
1.Entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della documentazione finale di spesa e di quella relativa all'ultimazione dell'impianto, l'Agenzia procede, dopo gli accertamenti di cui al precedente art. 14, alla liquidazione del saldo di cui viene data comunicazione al Ministro solo per le iniziative sottoposte al CIPI.
Art. 16
(Procedimenti pendenti)
1.Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e instaurati sulla base della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2.Le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto si applicano anche agli accertamenti relativi ad iniziative gia' realizzate, anche in base alle norme anteriori alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato gia' concesso il contributo, senza che sia stato nominato il collaudatore o la commissione di collaudo, nomina cui l'Agenzia provvedera' prima che sia esibita la documentazione finale di spesa.
3.Sono fatte salve le domande, presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, compilate in conformita' a moduli concordati tra Agenzia e Istituti di credito, in attuazione della convenzione stipulata tra gli stessi organismi e approvata dal Comitato di gestione dell'Agenzia con delibera 15 aprile 1987, n. 2965.
Art. 17
(Iniziative agevolate in base alla normativa anteriore)
1.Le norme di cui all'art. 7, comma 7, del presente decreto, si applicano anche alle iniziative agevolate in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 1 marzo 1986, n. 64.
Art. 18
(Abrogazione di norme incompatibili)
1.I decreti ministeriali 28 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1979, n. 186, e 10 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 febbraio 1980, n. 41, sono abrogati; rimane salva la loro applicazione ai procedimenti pendenti e alle iniziative agevolate in base alla normativa anteriore, nei limiti stabiliti dagli artt. 16 e 17.
Il Ministro: GASPARI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 29
Allegato
ALLEGATO DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DA INVIARE AGLI ISTITUTI ISTRUTTORI UNITAMENTE AL MODULO DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE I - DOCUMENTAZIONE TECNICA a) Suolo: estratto legale di mappa relativo all'intero suolo aziendale, ovvero copia autenticata del contratto, dal quale deriva la disponibilita' del suolo e al quale sia allegata la planimetria dello stesso suolo. b) Opere murarie, di allacciamento ed assimilate: 1) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonche' le superfici sistemate a viabilita' interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili. Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici. Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente, la planimetria generale deve riportare ed evidenziare la parte preesistente e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella relativa al nuovo programma; 2) per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazioni della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati. Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosita' si richiedono piante e sezioni delle stesse; 3) computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti di impianti e macchinari), con opportuni richiami ai grafici attinenti. Per costruzioni comportanti piu' vasta elaborazione tecnica possono essere presentati computi preventivi sintetici. Per gli impianti generali relativi alle opere murarie (igienico-sanitari, idrico per usi civili, fognature per acqua di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o di condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo puo' essere sostituito da adeguata descrizione con l'indicazione dell'importo per ciascun impianto. Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal rappresentante legale della societa'. 4) Esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili da destinare ad attivita' industriali. c) Macchinari, impianti ed attrezzature: - elenco analitico dei macchinari, degli impianti delle attrezzature del programma con l'indicazione delle caratteristiche principali, del fornitore e del costo, nonche' di eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio. Per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici. Vanno assimilati a questa voce gli impianti generali quali: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore ed aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamento di qualsiasi genere, impianti antincendio, impianto di condizionamento relativo al ciclo produttivo, impianto antiinfortunistico. d) Impianti antinquinamento: Dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonche' delle spese per la loro realizzazione. II - DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Debbono essere fornite le documentazioni seguenti: - per le societa' di capitali gia' costituite e per le ditte e le societa' di persone equiparate alle precedenti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi: bilanci in copia legale relativi agli ultimi due esercizi corredati di allegati esplicativi. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potra' essere trasmessa temporaneamente la bozza del bilancio stesso, sottoscritta dai legali rappresentanti della societa' e corredata dagli allegati esplicativi delle varie imposte. III - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare: - certificati di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.; - concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'Autorita' comunale, attestante la possibilita' di rilascio della concessione anzidetta a seguito dell'intervento parere della competente commissione edilizia; - grafici di progetto esaminati dal Comune (in originale o copia autenticata); - la parte istante puo' allegare alla domanda, qualora siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di concessione, senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, una dichiarazione sottoscritta e giurata di un ingegnere civile e di un architetto urbanista, iscritti ai rispettivi albi e liberi professionisti, nella quale sia descritta la conformita' delle opere progettate agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia e urbanistica vigente; - la dichiarazione sostitutiva non equivale in alcun modo ad esonero dall'osservanza delle norme e dei procedimenti relativi alle distinte forme di utilizzazione del territorio; la concessione dovra' esser comunque presentata prima dell'erogazone delle agevolazioni; - qualora trattasi di "opere interne", come definite dall'art. 26 della legge n. 47 del 28.2.1985, copia autenticata della relazione presentata al Sindaco a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti; - copia dell'atto di acquisto del suolo o dell'immobile aziendale, o eventualmente, del compromesso di vendita (prima dell'erogazione e' necessario, comunque, produrre il contratto di compravendita). In caso di acquisto di immobile e' necessario che, unitamente all'atto di acquisto, sia prodotto certificato comunale sulla destinazione d'uso; - ove l'impresa non sia proprietaria del suolo o del fabbricato aziendale dovra' essere presentata copia autentica del contratto dal quale deriva la disponibilita' del suolo o del fabbricato, per un periodo minimo di cinque anni consecutivi, se le agevolazioni richieste concernono solo macchine, o di dieci anni consecutivi; se le stesse agevolazioni riguardano opere edilizie. L'impresa dovra' allegare certificato comunale sulla destinazione, l'uso del fondo o del fabbricato; - il certificato concernente la destinazione d'uso puo' essere sostituito, se si e' formato il silenzio del Comune sulla richiesta di certificato, dalla dichiarazione giurata di un ingegnere civile o di un architetto urbanista, iscritti ai rispetivi albi e liberi professionisti, ed avente ad oggetto la destinazione d'uso. La dichiarazione sostitutiva non equivale in alcun modo ad esonero dall'osservanza delle norme urbanistiche; - in caso di iniziative diverse dal nuovo impianto: certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta; - certificato della competente C.C.I.A.A. o del Comune, attestante la data di inizio dei lavori relativi all'iniziativa, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorieta' dell'operatore attestante la data di inizio medesimo; - per le Societa' regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto nonche' estratto legale dal libro dei soci per le societa' non quotate in borsa. Parte di provvedimento in formato grafico
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