DECRETO 22 giugno 1989, n. 295
Entrata in vigore del decreto: 5/9/1989
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319;
Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;
Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
Visto l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni gia' esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Considerato l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
Considerato l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, che dispone la riduzione della spesa, gia' autorizzata per l'anno finanziario 1988 dall'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di un importo pari a 15 miliardi di lire da destinare alla copertura dell'onere previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 227/1989;
Considerata l'opportunita' di adottare un regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti;
Dato atto della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Ammissibilita' al finanziamento
2.Il finanziamento e' consentito solo per interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti e possono essere di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni e non superiore a 1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.
3.Il finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.
Art. 2
Presentazione delle istanze di finanziamento
1.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su proposta degli enti locali e loro consorzi, possono presentare istanza di finanziamento.
2.Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalita' di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, nonche' quelle previste dall'art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319.
Note all'art. 2: - Per la legge n. 7/1986 vedasi le note alle premesse. - L'art. 1 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e' cosi' formulato: "Art. 1. - La presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature sul suolo e nel sottosuolo; b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti; c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione; d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni".
Art. 3
Valutazione delle proposte
1.La commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvede all'istruttoria tecnica degli interventi proposti.
2.Le istanze di finanziamento devono essere valutate sulla base del contributo dell'intervento al risanamento ambientale in relazione sia alla gravita' delle condizioni di inquinamento sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate dalle soluzioni tecniche prescelte, nonche' sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.
3.I costi e/o i benefici indicati, che risultano sovra o sottostimati, possono essere opportunamente modificati, sentite le amministrazioni interessate, e l'ammontare del finanziamento conseguentemente adeguato.
Nota all'art. 3: L'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) cosi' recita: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".
Art. 4
Finanziamento delle istanze ammesse al contributo
1.Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle istanze presentate, determina con decreto motivato la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.
Il Ministro: RUFFOLO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 42
Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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