LEGGE 30 giugno 1989, n. 244
Entrata in vigore della legge: 02/07/1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1.Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale".
2.I commi primo e secondo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti: "Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale. Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale".
3.In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: "commissione elettorale mandamentale", "sottocommissione elettorale mandamentale", "mandamento", sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "commissione elettorale circondariale", "sottocommissione elettorale circondariale", "circondario".
4.Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 2: Gli articoli 21 e 25 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono cosi' formulati: "Art. 21. - In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione". "Art. 25. - Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale. Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'. Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24".
Art. 3
1.Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".
Nota all'art. 3: L'art. 22 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' cosi' formulato: "Art. 22. - I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale. Nella votazione, da effettuarsi direttamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede all'elezione di membri supplenti. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi. I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti".
Art. 4
1.Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.
2.Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.
3.Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.
4.Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e' abrogato.
5.Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.
6.All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
7.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989. Note all'art. 4: - L'art. 39 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 13 della legge n. 61/1984, cosi' recita: "Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'art. 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita". - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 della legge n. 70/1980 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): "Art. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge". - La legge n. 117/1985 concerne: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che e' fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica. L'aggiornamento e' calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire. In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985". - L'art. 54, comma 1, della legge n. 18/1979, come modificato dall'art. 16 della legge n. 61/1984, stabiliva: "Il trattamento economico spettante, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti del seggio e' fissato in L. 75.000 per il presidente e in L. 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge".
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