LEGGE 7 luglio 1989, n. 247

Type Legge
Publication 1989-07-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 08/07/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 agosto 1989.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1989, N. 164. All'articolo 1: al comma 1, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "otto"; al comma 2, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "350"; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennita' di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160"; al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La somma di lire 34 miliardi e' pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Il limite di 1.000 unita' stabilito per l'anno 1989 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, e' elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unita', fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi".

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