LEGGE 11 luglio 1989, n. 251

Type Legge
Publication 1989-07-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/7/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 173. All'articolo 1: al comma 1, le parole da: "sono trattati gli affari civili" fino a: "dal magistrato addetto" sono sostituite dalle seguenti: "sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto"; al comma 1, le parole: "di previdenza e assistenza obbligatorie" sono soppresse; al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata puo' essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonche' di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, e' rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2- bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1› maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1".

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