DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1989, n. 366
Entrata in vigore del decreto: !23/11/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessita' di provvedere all'istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, nonche' di regolamentarne l'organizzazione e l'attivita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione dell'Ufficio
1.E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 23 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 23 (Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19. 2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. 3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. 4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. 5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la possibilita' che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. 7. All'Ufficio e' preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera h), della legge n. 400/1988 con la quale vengono attribuiti ad una struttura della Presidenza del Consiglio, nell'ambito del Segretariato generale, alcune funzioni, e' il seguente: " h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;".
Art. 2
Formulazione di schemi di atti normativi
1.L'Ufficio predispone schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge e di regolamenti nelle materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.In collegamento con il comitato di esperti di cui all'art. 21, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio formula proposte tecnico-giuridiche concernenti l'attuazione del programma di Governo.
Nota all'art. 2: Il comma 1 dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 prevede l'istituzione di un comitato di esperti che predisponga la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo e che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio.
Art. 3
Coordinamento dell'attivita' normativa del Governo
1.Nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento delle iniziative legislative e delle altre attivita' normative del Governo, l'Ufficio collabora con i Ministeri interessati alla formulazione degli schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge, nonche' degli schemi di regolamento.
4.Per quanto attiene agli schemi di decreti-legge e di decreti legislativi, oltre alle verifiche di cui al comma 3, l'Ufficio si accerta in particolare della loro rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6.L'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il segretario generale, le questioni di natura normativa per le quali appare opportuno il coordinamento a livello politico.
7.Ai fini dell'informazione relativa alle iniziative normative in corso di elaborazione o che debbano essere assunte nel quadro dell'attuazione del programma e della politica istituzionale del Governo, il capo dell'Ufficio convoca periodiche conferenze con i capi degli uffici cui e' attribuita, nell'ambito dei Ministeri, specifica competenza in materia legislativa, riferendone al segretario generale.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". "Art. 15 (Decreti-legge). - 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il Governo non puo' mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve esser specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 4
Valutazioni su iniziative legislative non governative e sugli emendamenti
1.L'Ufficio acquisisce il parere dei Ministri interessati su proposte, disegni di legge ed emendamenti di iniziativa non governativa, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale comunica le proprie valutazioni, previe le verifiche di cui all'art. 3.
2.L'Ufficio provvede ad analoga attivita' istruttoria, di norma su richiesta della stessa struttura di cui al comma 1, in ordine alle proposte di emendamenti governativi.
Nota all'art. 4: Per il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 della citata legge n. 400/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 5
Revisione tecnico-formale dei testi normativi
1.L'Ufficio formula raccomandazioni in via generale e determina regole tecniche per la redazione degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi; promuove altresi' iniziative dirette a sviluppare e diffondere le tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi.
2.L'Ufficio provvede alla revisione tecnico-formale degli schemi di atti normativi, apportandovi le occorrenti modificazioni e correzioni prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ovvero, in raccordo con l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio medesimo.
Art. 6
Riordino del sistema normativo
Nota all'art. 6: L'art. 58 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto n. 444/1942, dispone che, quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente e' in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio di Stato medesimo debba farne rapporto al Capo del Governo.
Art. 7
Affari del contenzioso
Art. 8
Attivita' istruttoria relativa al sindacato ispettivo del Parlamento
1.L'Ufficio provvede, su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a fornire gli elementi di valutazione per le risposte del Presidente del Consiglio dei Ministri agli atti di sindacato ispettivo del Parlamento.
Nota all'art. 8: Per il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 19 della citata legge n. 400/1988 si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 9
Organizzazione dell'Ufficio
2.Possono essere costituiti, per gli adempimenti nelle materie relative a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio, specifici settori di attivita', i quali operano presso i Ministri stessi e alla loro dipendenza funzionale; ad essi sono preposti i rispettivi consiglieri giuridici.
3.Per gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6, possono essere costituiti appositi settori di attivita' cui sono assegnati esperti, consiglieri e funzionari con specifiche professionalita'. Tali settori operano d'intesa con quelli di cui al comma 1.
4.La trattazione degli affari di cui all'art. 7 e' attribuita ad apposito settore.
6.I settori di attivita' sono costituiti con provvedimento del segretario generale, su proposta del capo dell'Ufficio. Per i settori relativi a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro interessato.
7.Il capo dell'Ufficio puo' richiedere, tramite il segretario generale, l'assegnazione di esperti di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, scelti fra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari in materie giuridiche e dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, di provata specializzazione, da destinare, anche con carattere di continuita', allo svolgimento di specifici compiti nell'ambito dei settori di attivita' indicati nei precedenti commi. Gli esperti ed i consiglieri giuridici di cui al comma 2, se incaricati a tempo pieno, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della citata legge.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
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