LEGGE 28 luglio 1989, n. 262
Entrata in vigore della legge: 30/7/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 agosto 1989.
Art. 2
1.Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio "Acquisto di beni e servizi".
2.Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni".
4.Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5.Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, e' autorizzato, per l'anno 1989, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia a valere sulle disponibilita' non impegnate dei capitoli numeri 7001, 7005 e 7010.
6.Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
7.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 201. L'articolo 5 e' soppresso.
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