LEGGE 25 luglio 1989, n. 261

Type Legge
Publication 1989-07-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30/7/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonche' assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 agosto 1989.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1989, N. 232. All'articolo 2, al comma 1, nel capoverso, la parola: "trentacinque" e' sostituita dalla seguente: "quaranta". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276". All'articolo 8, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", previa audizione dell'interessato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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