LEGGE 28 luglio 1989, n. 267
Entrata in vigore della legge: 3/8/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 14 settembre 1989.
Art. 2
1.I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.((1))
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1989, N. 212. All'articolo 1, al comma 1, le parole da: "successivamente alle predette scadenze" fino a: "per i tardivi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonche' per gli errori materiali eventualmente commessi". All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8- bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: 'non adibiti ad uso pubblico'; b) al comma 10, dopo le parole: '2.500 centimetri cubici' sono inserite le seguenti: 'non adibiti ad uso pubblico'".
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