DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280
Entrata in vigore del decreto: 22/8/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987;
Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Universita' di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 162/1982 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), e' il seguente: "Art. 19. (Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento). - I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalita' per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento". - Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 162/1982 e' il seguente: "Art. 9. (Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi). - Con decreti del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale". Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1982, n. 162), e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto e' riconosciuta di diritto ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale gia' esistenti - Universita' di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". - Il D.P.R. n. 1215/1983 reca: "Modificazioni allo statuto dell'Universita' di Cagliari".
Art. 2
1.Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni e' utile anche il servizio prestato in posizioni non di ruolo.
Nota all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 14/1987, e' il seguente: "Art. 4. - La stessa efficacia giuridica e' riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni. 2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego".
Art. 3
1.Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno.
2.Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.
Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 14/1987, e' il seguente: "Art. 5. - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale. 2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturita', il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonche' il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa".
Art. 4
1.Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro
CIRINO POMICINO, Ministro della funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37
Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 14/1987, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, e' consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi gia' iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali. 2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneita'. 3. L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine puo' avvalersi delle universita'. 4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei predetti commi e' riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto".
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