LEGGE 4 agosto 1989, n. 282
Entrata in vigore della legge: 9/8/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardisigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989, ed e' stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 settembre 1989.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 230. ((All'articolo 1: al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:)) "Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416- bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale"; al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni". All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di straordinaria amministrazione", sono aggiunte le seguenti: ", anche a tutela dei diritti di terzi,". All'articolo 4: al comma 5, secondo periodo, le parole: "dei fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "di fini istituzionali o sociali"; al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "Se si e' proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immmobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunita' od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilita' e svolgano la propria attivita' nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta". L'articolo 6 e' soppresso. All'articolo 7: il comma 4 e' soppresso; al comma 6, sono soppresse le parole da: "nonche' l'articolo 24" fino alla fine. All'articolo 8, al comma 1, le parole: "790 milioni" e: "400 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1.700 milioni" e: "850 milioni".
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