LEGGE 4 agosto 1989, n. 286
Entrata in vigore della legge: 11/08/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 settembre 1989. ____
Allegato
ALLEGATO All'articolo 1: al comma 1, le parole: "nella provincia di Grosseto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino"; dopo le parole: "si applicano le provvidenze", sono inserite le seguenti: "e le procedure"; il comma 2 e' soppresso. All'articolo 3: al comma 1, le parole da: "abbiano subito perdite nelle produzioni cerealicole" fino a: "vendibile" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica"; il comma 2 e' soppresso; al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso. L'articolo 4 sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989. 2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui e' estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. 3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni". All'articolo 5: al comma 1, le parole: "Le cooperative agricole" sono sostituite dalle seguenti: "Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute"; al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso. L'articolo 6 e' soppresso. All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: "sospendere", sono inserite le seguenti: "anche parzialmente"; sono soppresse le parole: "a domanda"; le parole: "esercizio irriguo" sono sostituite dalla seguente: "irrigazione"; al comma 2, le parole: "nel limite dell'85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 90 per cento"; al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso. Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: "Art. 7- bis - 1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400. Art. 7-ter. - 1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, e' concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990. Art. 7-quater. - 1. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonche' il comune di appartenenza". L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilita' del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7- bis e 7- ter del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. 3. In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato. 4. Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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