DECRETO 20 luglio 1989, n. 293
Entrata in vigore del decreto: 3/9/1989
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.
Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito;
Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita';
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento ministeriale:
Art. 1
1.La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennita' di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora cio' sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.
2.Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.
3.Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto ((dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.
Art. 2
1.La sussistenza dei requisiti sanitari e' accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.
2.L'accertamento dei suddetti requisiti e' espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
3.Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, puo' presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge.
4.A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7.
Art. 3
1.La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che all'epoca motivarono la concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, e' effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all'epoca da richiedersi d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.
2.Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7 il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
Art. 4
1.I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al precedente art. 1, che nello svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all'autorita' giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.
Art. 5
1.Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennita' e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, nonche' dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le parole "dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari", contenute nel comma 1 del presente articolo, sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra".
Art. 6
1.Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 1 fuori dell'ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni.
2.Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile e al primo dirigente gli altri medici civili.
3.L'onere relativo fara' carico al capitolo 6073 per il personale dell'Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Note all'art. 6, comma 1: - La legge n. 417/1978, reca disposizioni per l'"Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90) e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93". Nota all'art. 6, comma 2: Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 e' il seguente: "5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita' stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo".
Art. 7
1.I beneficiari di pensione, di assegno o di indennita' convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanita' militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. ((Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanita' militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta)).
2.Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti. ((1))
Art. 8
1.La verifica dei requisiti giuridico-economici e' effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso ((La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.
2.Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennita' per il tramite della cennata Direzione generale. ((Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione)).
3.Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procedera' alla sospensione della provvidenza economica, con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 7.
Art. 9
1.La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. ((1))
2.Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarita' del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di cio' viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonche' ai medici e ai funzionari incaricati della verifica. ((1))
3.Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversita' di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.
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