DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1989-08-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/9/1989

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, nonche' l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986;

Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. Capo I MODALITA' DI ACCESSO ALLE SINGOLE QUALIFICHE E PROCEDURE DEI RELATIVI CONCORSI

Art. 1

Disposizioni generali

1.L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

2.I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilita' di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalita' di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.

3.Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonche' gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

4.Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 686/1957 e' il seguente: "Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali".

Art. 2

Qualifiche settima e superiori

1.I concorsi per l'accesso alle qualifiche settima e superiori possono essere per esami, per titoli ed esami o per corso-concorso, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

2.Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 7, commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e delle ulteriori disposizioni ivi previste.

3.Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.

4.Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

5.Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.

6.Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.

7.Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficolta' rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.

8.Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

9.La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

Note all'art. 2: - Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse. - Il testo dell'art. 7, settimo e ottavo comma, della legge n. 312/1980 e' il seguente: "Le norme di cui all'art. 1, 1) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale. Le modalita' di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accesso alle qualifiche avverra' indipendentemente dal tipo di diploma di laurea". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 664/1986, e' il seguente: "1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi: a) agli affari generali e amministrativo-contabili; b) all'attivita' professionale". - Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nella precedenti note alle premesse.

Art. 3

Qualifiche quinta e sesta

1.Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, cosi' come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, i concorsi per l'accesso alle qualifiche quinta e sesta sono per esami.

2.Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

3.Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni delle seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta, a carattere pratico o teorico-pratico, puo' consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio stanodattilografico ovvero nella risoluzione di tests bilanciati aventi per oggetto nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilita' generale dello Stato.

4.Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni, delle materie oggetto delle prove scritte nonche' delle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale; statistica; informatica.

5.Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 3 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

6.La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra avvocati dello Stato di classe di stipendio inferiore o procuratori dello Stato alla terza classe di stipendio o impiegati della nona qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.

Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 266/1987, inseriti dall'art. 10 del D.P.R. n. 494/1987, e' il seguente: "Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto". - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 664/1986 si veda nelle precedenti note all'art. 2. - Per il titolo del D.P.R. n. 1219/1984 si veda nelle precedenti note alle premesse.

Art. 4

Qualifiche terza e quarta

1.Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, i concorsi per l'accesso alle qualifiche terza e quarta sono per esami.

2.Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.

3.La prima prova concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni elementari relativi all'ordinamento costituzionale dello Stato e all'ordinamento degli impiegati.

4.La seconda prova, a carattere pratico attitudinale, puo' consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio dattilografico ovvero in altra prova comunque finalizzata all'accertamento delle qualita' necessarie per le attivita' da svolgersi, secondo le indicazioni del bando di concorso.

5.Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni elementari, delle materie oggetto della prima prova scritta, nonche' delle altre materie indicate dal bando di concorso in relazione a specifici profili professionali, ricomprese tra le seguenti: ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, contabilita' generale dello Stato, statistica, informatica, archivistica.

6.La commissione esaminatrice e' composta da un avvocato dello Stato alla classe di stipendio prima o superiori, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore alla settima; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.

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