DECRETO 18 luglio 1989, n. 297

Type Decreto
Publication 1989-07-18
Ultimo aggiornamento 1989-08-26
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto il trattamento istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 17 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità di liberalizzare le importazioni di taluni prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A 3);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 36/89 dell'8 giugno 1989;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Sono liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) di tutti i prodotti di cui all'unito elenco (allegato 1). Le importazioni dei prodotti di cui alle V.D. 5001.0000: Bozzoli di bachi da seta; 5002.0000: Seta greggia (non torta) e 5006.00: Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto, sono liberalizzate anche dai Paesi terzi (zona A 3).

2.L'allegato 2 al decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime d'importazione, è modificato con la cancellazione del simbolo A (che indica la necessità di autorizzazione ministeriale particolare), apposto, in corrispondenza della zona C, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, indicati all'allegato al presente regolamento, nonchè con la cancellazione del simbolo A, in corrispondenza anche della zona A 3, per i prodotti di cui alle voci doganali 5001.0000, 5002.0000 e 5006.00.

3.Non saranno ripartiti i contingenti dei prodotti contemplati al decreto ministeriale dell'11 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, liberalizzati con il presente regolamento.

N O T E AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: Il regolamento CEE n. 288/82 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L 35 del 9 febbraio 1982.

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