DECRETO 20 luglio 1989, n. 298
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833:
Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218;
Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Sentito il Consiglio di Stato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.
2.Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi dei decreti-legge n. 594 del 29 settembre 1986; n. 86 del 14 marzo 1987; n. 205 del 25 maggio 1987 e n. 303 del 27 luglio 1987.
3.Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonchè degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.
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