DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1989, n. 299

Type DPR
Publication 1989-07-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/09/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernenti le modalita' di accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che espleta funzioni di polizia;

Visti gli articoli 5, 17 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i quali l'assunzione di personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso;

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, con il quale il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono stati unificati nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

Sentiti i sindacati di Polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988, con la quale e' stato approvato il decreto presidenziale di emanazione del regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Vista la deliberazione n. 2117, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti nella adunanza del 20 aprile 1989, concernente il provvedimento sopraindicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989, con la quale a seguito delle eccezioni formulate dalla citata sezione di controllo della Corte dei conti e' stata approvata una nuova formulazione dell'art. 3 del predetto decreto;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica

1.L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2.I concorsi sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.

3.I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno ed i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

Bandi di concorso

2.La sede o le sedi nelle quali hanno luogo le prove scritte e la prova a carattere professionale, nonche' il diario delle prove d'esame sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3

Domande di partecipazione al concorso

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4.Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

5.I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

6.La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

7.Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

8.Per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata.

9.L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1.I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, ivi compreso quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

2.L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o piu' dei requisiti prescritti ed indicati nel bando risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione e' disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 5

Riserva di posti e preferenze

1.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

2.Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3.I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

4.I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

5.Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

6.I posti riservati che non venissero ricoperti per la mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

7.A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.

Note all'art. 5: - Il D.P.R. n. 752/1976 concerne: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". Il testo del relativo art. 4, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' il seguente: "Art. 4. - Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe': 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio". - Si trascrive il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327) e 2 del predetto D.P.R. n. 752/1976: "Art. 1. - La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano. Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia. Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente. Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra". - L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dell'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito: 1) agli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio; 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra; 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio; 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata: a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; c) dall'eta'".

Art. 6

Visite mediche

1.I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti da infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.

2.Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

3.La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7

Commissioni giudicatrici

1.Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.

2.Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale.

3.Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere.

4.Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera.

5.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

6.In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o piu' sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformita' alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente.

Art. 8

Categorie di titoli valutabili

2.Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi scolastici e quelli professionali, gli attestati di frequenza a corsi d'arte o mestieri ovvero a corsi professionali o di specializzazione purche' rilasciati da un istituto statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato; si intendono per titoli professionali quelli attinenti allo svolgimento di attivita' lavorativa o professionale.

3.Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, pur costituendo elementi di merito non rientrano nelle altre categorie.

Art. 9

Criteri di valutazione dei titoli

1.Il punteggio massimo attribuibile alla categoria titoli di cultura e' dieci, alla categoria titoli professionali e' quindici e alla categoria titoli vari e' cinque.

2.La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.

Art. 10

Prove d'esame per operatore tecnico

1.Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

3.Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

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