LEGGE 28 agosto 1989, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 41/1982 reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
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