Entrata in vigore della legge: 5/9/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLCIA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto di cui all'articolo 9 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DI SICUREZZA SOCIALE AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO GENERALE ANNESSO ALLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATA IL 14 NOVEMBRE 1957 In applicazione dell'art.5 del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957, le Parti contraenti hanno convenute le disposizioni seguenti: Articolo 1 Le disposizioni della Convenzione per la sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957 e le disposizioni dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione si applicano sia ai lavoratori italiani che jugoslavi e ai loro superstiti per quanto concerne i diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 nei territori considerati nel punto 1 del predetto Protocollo generale.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori italiani.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza jugoslava alla data del 3 aprile 1977 nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori jugoslavi.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Gli Istituti assicuratori jugoslavi cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati dal 1› maggio 1945 al 4 ottobre 1956 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini italiani, nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio italiano ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Gli Istituti assicuratori italiani cesseranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il pagamento delle prestazioni corrispondenti a periodi assicurativi effettuati anteriormente al 1› maggio 1945 dalle persone che, alla data del 3 aprile 1977 siano cittadini jugoslavi nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. (Illeggibile) del Trattato di Osimo.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le prestazioni spettanti in virtu' del presente Accordo non sono corrisposte per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Le parti contraenti convengono di rinunciare a qualunque forma di rimborso che potrebbe derivare dall'applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo costituira' parte integrante della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali firmata a Roma il 14 novembre 1957.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa la validita' dell'Accordo Amministrativo del 7 dicembre 1977 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per l'applicazione dell'allegato IX annesso al Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. Il presente Accordo sara' ratificato da entrambi gli stati contraenti secondo le rispettive procedure ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Belgrado il 14 ottobre 1986 in due originali, in lingua italiana e in lingua serbo-croata, i cui testi fanno egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS