LEGGE 28 agosto 1989, n. 308
Entrata in vigore della legge: 5/9/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA RELATIVO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA IN POLONIA ED AGLI ISTITUTI POLACCHI IN ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, Desiderando approfondire le relazioni amichevoli tra l'Italia e la Polonia e contribuire ed estendere la cooperazione anche nel settore culturale tra i due Paesi, basata sulla reciproca stima e comprensione; Facendo riferimento all'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965; Facendo riferimento allo scambio di lettere tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, fatto a Varsavia il 21 dicembre 1984; Tenuto conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975; convengono quanto segue: ARTICOLO 1. La Parte polacca esprime il suo assenso per l'apertura dell'Istituto italiano di cultura a Cracovia. L'Istituto italiano di cultura di Varsavia continuera' a svolgere la sua attivita'. Sulla base del principio di reciprocita', la Parte italiana esprime il suo assenso all'apertura dell'Istituto polacco a Roma e di un secondo Istituto polacco in un'altra citta' italiana proposta dalla Parte polacca. Ogni Parte contraente accorda, a condizione di reciprocita' e nel quadro della sua legislazione, le facilitazioni necessarie al funzionamento degli istituti dell'altra Parte. Le due Parti contraenti potranno accordarsi per l'eventuale apertura di altri istituti di cultura, in Italia e in Polonia, ai quali si applicheranno le disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Gli istituti hanno il compito di: a) promuovere la conoscenza dei valori del loro Paese nel campo della cultura e delle scienze; b) favorire la cooperazione fra i due Paesi nel campo della cultura e delle scienze; c) contribuire ad una migliore comprensione tra i due Paesi.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Le attivita' degli istituti riguardano principalmente l'insegnamento della lingua e della civilta' dei due Paesi, la presentazione di films e di esposizioni, l'organizzazione di conferenze, simposi, incontri, spettacoli e concerti, la pubblicazione di programmi, bollettini ed altro materiale culturale. Gli istituti possono anche contribuire a manifestazioni culturali e scientifiche organizzate in Polonia ed in Italia, nel quadro della cooperazione italo-polacca.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. A capo di ogni istituto polacco e' preposto un direttore di cittadinanza polacca assistito da un vice direttore di cittadinanza polacca, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia. A capo di ogni istituto italiano di cultura e' preposto un direttore di cittadinanza italiana assistito da un vice direttore di cittadinanza italiana, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana. Gli altri membri del personale di ogni istituto polacco saranno selezionati ed assunti dalle Autorita' polacche e gli altri membri del personale di ogni istituto italiano di cultura dalle Autorita' italiane. I Ministeri degli affari esteri polacco ed italiano saranno rispettivamente ed adeguatamente informati delle nomine dei direttori e dei vice direttori, come pure del loro arrivo e della loro partenza definitiva. Essi saranno altresi' informati in merito all'assunzione degli altri membri del personale dell'istituto dell'altro Paese, indipendentemente dalla loro cittadinanza, del momento del loro arrivo e della loro partenza definitiva, ovvero dell'inizio e della fine delle loro funzioni presso gli istituti.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Al fine di poter svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli istituti, all'uopo rappresentati dai rispettivi direttori, possono concludere contratti per prestazioni culturali e per servizi collegati alle attivita' degli istituti stessi.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ai membri del personale degli istituti dell'altra Parte, a condizione di reciprocita' ed in conformita' con la propria legislazione, le facilitazioni amministrative relative al rilascio del permesso di soggiorno. Tali membri ricevono, per il tramite del Ministero degli affari esteri del Paese ospitante, per loro stessi e per i membri del loro nucleo familiare, in Italia uno speciale documento di identita', gratuito e temporaneo, ed in Polonia un documento della stessa natura.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Ciascuna Parte contraente concedera', a condizione di reciprocita', al direttore, al vice direttore e agli altri membri del personale degli istituti dell'altra Parte, i quali a motivo della loro prima assunzione trasferiscono la propria residenza nello Stato ricevente: a) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione del mobilio e degli oggetti personali effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente; b) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione della propria autovettura effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente. Le predette agevolazioni si applicano esclusivamente ai cittadini di una Parte contraente che siano inviati per prestare servizio presso istituti situati nel Paese dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. I membri del personale degli istituti polacchi inviati dalla Polonia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale polacca. I membri del personale degli istituti italiani di cultura inviati dall'Italia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale italiana.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Gli istituti saranno esentati, a condizione di reciprocita', nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione dovuti per l'importazione di beni di natura culturale, dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. I beni destinati a mostre o da altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dagli istituti saranno ammessi al beneficio della temporanea importazione, sulla base di un formale atto di impegno alla loro riesportazione, sottoscritto dal direttore dell'istituto interessato, in conformita' con la normativa doganale vigente nello Stato ricevente. Detti beni dovranno essere dichiarati alle competenti Autorita' doganali dello Stato ricevente in conformita' con la sua vigente normativa in materia.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. Ciascuna Parte contraente esonerera' l'altra, a condizione di reciprocita', dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali e comunali dovuti: 1) per l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, o per la locazione di immobili destinati a ospitare gli istituti; 2) per donazioni o legati, consentiti ai fini culturali sul territorio dove sono situati i predetti istituti e destinati agli istituti medesimi. Ogni modifica dell'uso degli immobili destinati ad istituti di una delle Parti contraenti sara' soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. Le disposizioni previste ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non si applicheranno ai membri del personale degli istituti che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. La Commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965, sara' informata dell'attivita' degli istituti durante le sue sedute.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Il presente accordo e' soggetto a ratifica o approvazione secondo le norme di ciascuna Parte contraente. Il presente accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione. Il presente accordo ha durata indeterminata e potra' essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti. In tale caso cessera' di avere efficacia dopo sei mesi dal giorno della denuncia. Fatto a Roma il 21 giugno 1985, in duplice originale in lingua italiana ed in lingua polacca, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Polonia GIULIO ANDREOTTI OLSZOWSKI Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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