LEGGE 28 agosto 1989, n. 309

Type Legge
Publication 1989-08-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 5/9/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dalle lettere stesse.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: VASSALLI

Scambio Lettere

Scambio Lettere Parte di provvedimento in formato grafico L'AMBASCIATORE Gerusalemme, 7 gennaio 1987 Eccellenza, ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato. I lavoratori che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato. Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi. Sua Eccellenza Shimon Peres Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Gerusalemme Le autorita' competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attivita' e tenendo conto della eta' dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi. Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la Sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un Accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte. I tre testi d questo Scambio di Note in inglese, italiano ed ebraico fanno ugualmente fede, in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarra'. Mi avvalgono di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia piu' alta considerazione. Giovanni Dominedo' Ambasciatore d'Italia in Israele TRADUZIONE NON UFFICIALE Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Gerusalemme, 7 gennaio 1987 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 7 gennaio 1987 che propone che un Accordo sia raggiunto tra i nostri due Paesi concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente Sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutasi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato. I lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato. Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la Legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi. Le autorita' competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attivita' e tenendo conto della eta' dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi. Sua Eccellenza Sig. Giovanni Dominedo' Ambasciatore d'Italia in Israele Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte. I tre testi di questo scambio di note in inglese, italiano ed ebraico sono autentici e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarra'. Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia piu' alta considerazione. Giovanni Dominedo' Ambasciatore d'Italia in Israele" In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra e' accettabile al Governo dello Stato d'Israele, e pertanto si concorda che la Nota di V.E. in inglese ed italiano e questa corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte. Voglia gradire, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Shimon Peres

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