LEGGE 28 agosto 1989, n. 311
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, desiderosi di evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di trasporto marittimo hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini della presente Convenzione: a) L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. b) L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano. c) L'espressione "esercizio della navigazione marittima" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, conduttori e noleggiatori di navi, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti, nonche' ogni altra attivita' dei predetti soggetti direttamente connessa con tale trasporto. d) L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave da una impresa italiana o venezuelana, ad eccezione del caso in cui la nave sia utilizzata esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica del Venezuela. e) Il termine "merci" di cui alla precedente lettera c) non comprende gli idrocarburi e derivati ottenuti esclusivamente dalla raffinazione del petrolio greggio. f) L'espressione "Autorita' competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze e, per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione Generale Settoriale dei Tributi del Ministero delle Finanze o l'Ufficio che ne faccia le veci.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2 1. Il Governo della Repubblica Italiana esenta i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 2. Il Governo della Repubblica del Venezuela esenta i redditi derivanti dall'esecizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 3. Le eccezioni per le imposte sui redditi a carattere locale, previste nei precedenti paragrafi 1. e 2., si intenderanno automaticamente annullate se il Venezuela accordasse l'esenzione dalle proprie imposte municipali in forza di un Accordo successivo concluso con un Paese terzo. 4. L'esenzione stabilita nei precedenti paragrafi 1. e 2. si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione marittima, che partecipano, nel campo del trasporto marittimo, a servizi in pool, ad esercizi in comune e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3 Le Autorita' competenti delle Parti contraenti potranno compiere consultazioni quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e dalle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potra' essere richiesta da ciascuna delle Parti contraenti e dovra' svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4 La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima realizzati a partire dal 1› Gennaio dell'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5 La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi per via diplomatica; in tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. Fatta in duplice esemplare a Caracas, il 24 Novembre 1987, nelle lingue italiana e spagnola, emtrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Massimiliano BANDINI Simeon Alberto CONSALVI Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Parte di provvedimento in formato grafico Ministro delle Relazioni Estere Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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