LEGGE 28 agosto 1989, n. 313

Type Legge
Publication 1989-08-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte su reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: i)l'imposta su reddito delle persone fisiche, e ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.(qui di seguito indicate quali'imposta italiana) b) per quanto concerne il Pakistan: - l'imposta sul reddito, (the income tax) - le sovrimposte, (the super tax) e - le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate quali "imposta pakistana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione e' estesa in base all'articolo 28 della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan cosi' come definito nella Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali; c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan; d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed altra associazione di persone; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designado, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionali" designa; i) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "autorita' competente" designa:- per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; - per quanto concerne il Pakistan, l'Ufficio Centrale delle entrate (The Central Board of Revenue). 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dospone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un salone permanente di vendite; h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attivita' abbiano una durata superiore a sei mesi; i) la prestazione di attivita', comprese le attivita' di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attivita' di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di depostito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immaganizzate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un'agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo che il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha la stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscono nell'ambito della loro ordianaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sara' considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita" in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una aqualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga o non abbia svolto la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono disponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili: a) alla stabile organizzazione; o b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o derivino da attivita' identiche o analoghe a quelle esercutate per mezzo di detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile oraganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sotenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sara' concessa alcuna deduzione per gli ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla stabile oraganizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio, sotto forma di: a) cononi, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o altri diritti; b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e c) intressi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di un istituto bancario. 5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per provedere diversamente. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatemente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio; in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta cosi' applicata deve essere ridotta del 50 per cento. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. 10

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