La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DI SRI LANKA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne lo Sri Lanka: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); e (ii) l'imposta sul patrimonio (the wealth tax) (qui di seguito indicate quali "imposta srilanchese") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine Sri Lanka designa la Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka; (b) il termine Italia designa la Repubblica italiana; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, lo Sri Lanka o l'Italia e, se utilizzate in senso geografico, il territorio nel quale e' in vigore la legislazione fiscale dello Stato in questione; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona guiridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: i le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; ii le persone guiridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa; i per quanto concerne lo Sri Lanka: il "Commissioner General of Inland Revenue" ii per quanto concerne l'Italia; Il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di ciascuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un giacimento di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni; (h) la prestazione di attivita', comprese le attivita' di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attivita' di tale natura si protraggono nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini del deposito, di esposizione o di consegna; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di una status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa; salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili'. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del apragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizazione diretta, della locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o anologhe in condizioni identiche o anologhe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del prsente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente nel quale detto esercizio viene svolto; ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 50 per cento dell'imposta diversamente applicata in base alla legislazione interna in detto Stato. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi natura da parte di imprese, impegnate nell'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 4. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui al societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi e' residente del'altro Stato contraente: (a) per quanto concerne la Repubblica italiana, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi (b) per quanto concerne lo Sri Lanka, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assogettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividenti pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata, a condizione che gli interessi siano imponibili nell'altro Stato contraente, non puo' eccedere: (a) per quanto concerne la Repubblica italiana, il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi; e (b) per quanto concerne lo Sri Lanka, il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi pagati in relazione a crediti, prestiti, obbligazioni o altri titoli debitori relativi a somme ricevute dall'estero prima della entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o da un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragarafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fisa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fisa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciscuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le pellicoli cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofofniche o televisive b) il 15 per cento in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del resente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto nonche' per l'uso o la concessione in uso di una attrezzatura industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situtati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualemente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di Amministrazione del collegio sindacale o di altro Organo analogo di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito provieniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassata nello Stato contraente, dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14, e 15.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 PROFESSORI ED INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi od aereomobili utilizzati in traffico internazionale e da beni mobili destinati al loro esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Eliminazione della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2.Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Sri Lanka, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta srilanchese relativa a tali elementi di reddito ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana. 3.Fatte salve le disposizioni della legislazione di Sri Lanka concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta cingalese dell'imposta dovuta in un paese diverso da Sri Lanka, l'imposta italiana dovuta sui redditi provenienti dall'Italia e' ammessa in deduzione dall'imposta cingalese dovuta sugli stessi redditi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore: (a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10 (b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11 (c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 (a) dell'articolo 12 (d) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 (b) dell'articolo 12.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carica delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni e dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di dette impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5.Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione del difficolta' o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alle legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle precedure o dei procedimenti concernenti tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro delle propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli elementi di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio 1978 b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione conriferimento ad ogni imopsta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessera' di essere applicata: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1› gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta in duplice esemplare a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana, cirgalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Socialista Democratica di SRI LANKA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
Convenzione-Protocollo agg.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso: a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se dovesse essere successivamente istituita in Italia un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichera' anche a detta imposta b) che l'imposta srilanchese sul patrimonio prelevata in base alla Convenzione sara' portata in detrazione dall'imposta sul patrimonio successivamente istituita in Italia con le modalita' previste al paragrafo 2 dell'articolo 24 c) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione d) che il livello di imposizione delle imprese di navigazione dovra' essere identico a quello cui sono assoggettate le imprese di navigazione di altre nazionalita', una volta prese in considerazione le riduzioni di imposta concesse da Sri Lanka in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione in Sri Lanka del 50 per cento degli utili o del reddito delle imprese di navigazione; e) che l'onere fiscale nei confronti dei canoni dovra' essere identico a quello riservato ai canoni ricevuti da un residente di altri Paesi in base alle Convenzioni concluse da Sri Lanka che prevedono aliquote piu' basse di quelle delle lettere (a) e (b) del paragrafo 2 dell'articolo 12 (f) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "'indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne una applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione; g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione a servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) a all'Ente italiano per il Turismo (E.N.I.T.) sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana, cingalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Socialista Democratica di SRI LANKA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico