DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323
Entrata in vigore del decreto: 8/10/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989
Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 470/1988 e' il seguente: "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, e' emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero-art. 1
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. Art. 1. 1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 2
Art. 2. 1. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' formata di una parte principale e di un settore speciale. 2. Nella parte principale e' sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'[art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art1-com2), di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge. 3. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 3
Art. 3. 1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al componente che gli verra' indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al piu' anziano. 2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sara' loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 4
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11)))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 5
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11)))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 6
Art. 6. 1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura ((...)) dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'[art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art67), da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11))).
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 7
Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 25 MARZO 2019, N. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-25;22), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 20 MAGGIO 2019, N. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-05-20;41))) ((1))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 8
Art. 8. 1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorita' locali, accerta la veridicita' della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 9
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11)))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11)))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 11
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11)))
Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero- art. 12
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 19 GENNAIO 2026, N. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11))) Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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