DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1989, n. 324

Type DPR
Publication 1989-09-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 8/10/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, che modifica gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Considerata l'esigenza di un'adeguata valutazione degli interventi procedurali e tecnici atti a consentire la gestione automatizzata del servizio dei pagamenti dei titoli, delle cedole e dei tagliandi del debito pubblico;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nell'adunanza del 25 gennaio 1989;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 5

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 482, 483 e 484 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituiti dall'art. 1 del D.P.R. n. 171/1988, e' il seguente: "Art. 482. - Le contabilita' dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente. I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico. Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479. I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita', fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Art. 483. - Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o di chi per esso, accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilita' e la regolarita' dei pagamenti effettuati. Art. 484. - L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilita'. La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarita' accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483. La parificazione delle contabilita' da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428".

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