DECRETO 18 settembre 1989, n. 331

Type Decreto
Publication 1989-09-18
Ultimo aggiornamento 1989-09-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14/10/1989

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO

DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 14 giugno 1988;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevedono interventi in favore dei lavoratori appartenenti al settore siderurgico, in materia di pensionamento anticipato e di incentivazione alla rioccupazione dei medesimi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato;

Visto l'art. 3, comma 8, del predetto decreto, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione di norme di attuazione dei summenzionati articoli 2 e 3;

Considerato che si rende necessario regolare i procedimenti di ammissione ai benefici del pensionamento anticipato e della corresponsione di una somma corrispondente a mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale nonche' i procedimenti di ammissione ai benefici miranti ad incentivare la rioccupazione dei lavoratori che sono eccedentari nel settore siderurgico presso datori di lavoro di altri settori, rispettivamente previsti dai commi 1 e 10 dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge summenzionato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989, le cui osservazioni sono state recepite, salvo sui seguenti tre punti, per i quali il predetto Consiglio ha ritenuto:

1) doversi prevedere esplicitamente l'esclusione dei dirigenti dal numero dei lavoratori prepensionabili;

2) che sia preferibile l'esclusione della produzione a carico dell'interessato di atti autorizzatori ovvero permissivi per l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo o associato ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge sopra menzionato;

3) che sia occorrente, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo, operare la selezione delle relative domande con riferimento prioritario all'eta' degli interessati;

Ritenuto doversi discostare dalle predette richieste del Consiglio di Stato in quanto:

a)

relativamente al punto 1) l'art. 2, comma 16, del decreto-legge sopra menzionato gia' fa espressa esclusione dei dirigenti;

b)

relativamente al punto 2) si reputa necessario individuare specifici atti di finalizzazione nell'intento di dare rilievo alla locuzione "intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo o associato" di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge predetto;

c)

relativamente al punto 3) in quanto la selezione delle domande con riferimento prioritario all'eta', poiche' richiederebbe preventivi raggruppamenti delle domande quanto meno relative a ciascuna annualita', implicherebbe l'adozione di un procedimento i cui tempi risulterebbero in contrasto con quelli previsti dal decreto-legge predetto;

Intervenuto il concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito dei lavoratori interessati ai benefici

1.Il numero massimo dei lavoratori eccedentari che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e al beneficio della corresponsione della somma corrispondente a mensilita' del trattamento di integrazione salariale e', per ciascuna area territoriale, quello risultante dalla somma delle unita' indicate nell'elenco A allegato al presente regolamento e di quelle accertate dal CIPI ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2.Il numero dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento anticipato non puo' essere superiore, per ciascuna area, a quello determinato nell'elenco B allegato al presente regolamento. Le unita' di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validita' dei contingenti le eventuali unita' residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande.

Art. 2

Domanda e relativa documentazione

1.Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 1, i lavoratori sono tenuti a presentare apposita domanda all'agenzia per l'impiego competente per territorio ovvero, in mancanza, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2.Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il possesso, da parte dei lavoratori, dei requisiti di anzianita' aziendale di cui all'art. 2, commi 1 e 14 del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonche' gli estremi della deliberazione del CIPI adottata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge, ove richiesta.

3.Ai fini della liquidazione della somma di cui all'art. 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, le domande devono altresi' essere corredate da attestazione rilasciata dal datore di lavoro comprovante, per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale, l'avvenuta presentazione delle dimissioni di quest'ultimo sospensivamente condizionate all'accoglimento della domanda nonche', per l'adozione dei conseguenti atti di accertamento da parte degli uffici di cui al comma 1, da documentazione comprovante ogni elemento che attesti lo svolgimento di iniziative finalizzate all'avvio dell'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo od associato, nonche', nel caso si tratti di attivita' per il cui esercizio e' prevista specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali, da documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione negli albi ovvero comprovante che il lavoratore e' in attesa del rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione.

4.I lavoratori che abbiano percepito le somme di cui all'art. 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono tenuti, entro dieci giorni dal decorso dell'anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a presentare dichiarazione giurata di non essersi impiegati alle dipendenze di terzi nel corso dell'anno dalla suddetta risoluzione.

Art. 3

Adempimenti procedurali

1.Nei limiti delle eccedenze di personale definiti dall'art. 1, le agenzie per l'impiego ovvero, in mancanza, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmettono alle sedi provinciali dell'INPS competenti per territorio le domande di pensionamento nonche' gli atti di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, con cadenza mensile. Le agenzie ovvero gli uffici predetti sono altresi' tenuti a trasmettere alla Direzione generale dell'INPS, al termine del triennio 1989-1991, l'eventuale numero delle unita' di contingente non utilizzato e le domande di pensionamento anticipato giacenti entro il limite delle eccedenze residue definite ai sensi dell'art. 1, comma 1.

2.Resta ferma la validita' delle domande di pensionamento anticipato inoltrate all'INPS in data anteriore all'emanazione del presente regolamento. L'Istituto medesimo e' tenuto ad assumere presso le agenzie ovvero gli uffici di cui al comma precedente, l'assenso per l'ulteriore corso delle pratiche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1.

3.L'INPS provvede a comunicare l'esito delle domande relative ai benefici indicati dall'art. 1 del presente regolamento al datore di lavoro di provenienza ed alle agenzie per l'impiego o in mancanza agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4

Criteri della selezione delle domande

1.Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 1, la selezione delle domande viene operata secondo la precedenza della data di presentazione delle stesse ovvero, nei casi di contemporaneita' della presentazione, secondo la precedenza della maggiore eta'.

Art. 5

Iscrizioni nelle liste di collocamento

1.Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui all'art. 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, il lavoratore presenta domanda alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio e ne da' contemporaneamente comunicazione al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo e' tenuto a trasmettere immediatamente alla predetta sezione una dichiarazione attestante la fruizione, da parte del lavoratore interessato, del trattamento straordinario di integrazione salariale, il livello di inquadramento da esso posseduto e la corrispondente retribuzione tabellare. Il medesimo datore di lavoro e' altresi' tenuto a dare immediata comunicazione alla predetta sezione delle sopravvenute modifiche intervenute nell'inquadramento e nel corrispondente trattamento retributivo tabellare.

2.La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede a dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonche', ai fini della compilazione della lista regionale, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

3.All'atto del rilascio del nulla-osta la sezione circoscrizionale per l'impiego comunica al datore di lavoro, per gli effetti di cui all'art. 6, la retribuzione tabellare risultante dalle attestazioni di cui al comma 1 con riferimento alla quale va determinata la misura dell'assegno mensile integrativo eventualmente spettante al lavoratore.

4.L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dispone l'estinzione della lista di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e la conseguente cancellazione dei lavoratori dall'elenco di cui al comma 5 dello stesso articolo qualora, prima del 31 dicembre 1990, risultino esaurite le eccedenze di personale previste, nell'ambito territoriale di competenza, dall'elenco A allegato al presente decreto.

Art. 6

Assegno integrativo di mobilita'

1.L'assegno integrativo mensile di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' anticipato, previa autorizzazione dell'INPS, dal datore di lavoro che ne puo' conguagliare l'importo con i contributi dovuti all'Istituto medesimo ed e' pari alla differenza esistente, al momento dell'assunzione, tra la retribuzione base prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi per il livello di inquadramento delle mansioni svolte presso l'impresa di provenienza e la retribuzione base prevista, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi, per il livello di inquadramento delle mansioni cui il soggetto viene adibito dal nuovo datore di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro delle partecipazioni statali FRACANZANI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1989

Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 313

Elenco A

Eccedenze Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Alessandria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Novara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.441 Genova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.777 Savona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.677 Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Padova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Arezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Livorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.939 Massa Carrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Terni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.137 Frosinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.082 Salerno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Taranto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.049 ------- 20.379

Elenco B

Elenco B 1989 1990 1991 - - - Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 73 68 Alessandria . . . . . . . . . . . . . . . 61 55 51 Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 6 Novara . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 51 40 Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 142 132 Genova . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 214 184 Savona . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 35 37 Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 240 256 Brescia . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 28 10 Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 96 80 Padova . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 40 Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 2 Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 48 43 Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 Arezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 18 18 Livorno . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 210 280 Massa Carrara . . . . . . . . . . . . . . 45 59 45 Terni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 179 200 Frosinone . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 1 Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 27 15 Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 398 360 Salerno . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 7 Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 3 Taranto . . . . . . . . . . . . . . . . . 879 851 821 ----- ----- ----- 3.100 2.800 2.600

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