DECRETO 27 settembre 1989, n. 333
Entrata in vigore del decreto: 18/10/1989
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante modificazioni ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988;
Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a "promuovere in sede europea iniziative adeguate affinche' sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocita' massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici";
Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito merce' l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317;
Ritenuto, altresi', di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli gia' fissati dalle vigenti disposizioni in materia;
Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 631/1977 reca norme sui limiti di velocita' dei veicoli a motore. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocita' fino ai valori massimi di 110 e 130 chilometri orari rispettivamente per i veicoli di cui all'art. 1, lettere b) e c), purche' il limite sia indicato mediante i prescritti segnali sulle strade e tratti di strade di cui all'art. 1, lettera a), che posseggano le seguenti caratteristiche: carreggiate con almeno due corsie per ciascun senso di marcia distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non valicabile; assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali non appositamente segnalati.
Art. 3
1.Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facolta' di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 chilometri orari su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocita' non puo' essere comunque superiore a quanto previsto dall'art. 1, lettera a), del presente decreto.
Nota all'art. 3: L'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D P.R. n. 393/1959, e' cosi' formulato: "Art. 103 (come modificato nel terzo comma dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e nei commi ottavo, nono, undicesimo e dodicesimo dell'art. 13 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132 (in precedenza i commi ottavo e nono erano stati gia' modificati dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631)). (Limiti di velocita'). - Nei centri abitati non si deve superare la velocita' di 50 km all'ora, salva la facolta' dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati. Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita'. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocita' di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresi', superare la velocita' di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso quando siano adoperati per trasporto di persone. I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28 non devono, in ogni caso, superare la velocita' di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocita' di 30 km all'ora. In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocita' di 40 km all'ora. Se pero' le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km all'ora. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocita' consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi. Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocita' di cui al comma precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita' ovvero viola le disposizioni del comma settimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Se l'infrazione di cui al nono comma e' commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione e' raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo". La sanzione dell'ammenda, di cui al decimo comma dell'articolo soprariportato, e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317. La predetta legge e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 32 ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. La misura minima e massima della sanzione e' stata quintuplicata dall'art. 114, primo comma, della citata legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della legge stessa.
Art. 4
1.Restano valide tutte le altre limitazioni di velocita' piu' restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, e quelle indicate localmente o su tratti particolari mediante i prescritti segnali.
Art. 5
2.Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono provvedervi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sostituendo i cartelli installati in precedenza.
Art. 6
1.A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
Nota all'art. 6: Per l'art. 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D P.R. n. 393/1959, si veda la nota all'art. 3.
Art. 7
1.Il decreto 9 settembre 1988, n. 398, citato in premessa e' abrogato.
Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro dei trasporti BERNINI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 6
Allegato
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Normattiva
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