DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1989, n. 343
Entrata in vigore del decreto: 3/11/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967;
Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di: 1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n ) e p); 2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonche' per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l); 3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u); 4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonche' per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s); 5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonche' per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r). Nessun limite massimo e' fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonche' per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
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