DECRETO 27 settembre 1989, n. 352
Entrata in vigore del decreto: 14/11/1989
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8- ter, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al titolo II del decreto-legge stesso per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d'imposta;
Visto il secondo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al precedente alinea sono emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo;
Visto il terzo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale stabilisce, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei cui confronti non trovi applicazione il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico, possono indicare, con le modalita' e nei termini previsti da apposito decreto ministeriale, le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 anche in difformita' delle rimanenze finali al 31 dicembre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 80/89 Gab. sez. III 1207/89 espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989, reso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1989;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi.
2.I ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel corso del quadriennio 1985-1988, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, concorrono a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, ancorche' siano imputabili, in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1989 e successivi.
7.Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, e che, in alternativa ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, valutano le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del medesimo testo unico devono, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle predette esistenze iniziali, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresi' i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantita' e dei valori, nonche' dei criteri di valutazione, puo' essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13, comma 8- ter, del D.L. n. 69/1989 e' il seguente: "8- ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresi' emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalita' e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 anche in difformita' dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione puo' essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non puo' eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte". - Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, prevede che: "Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo". - Il D.L. n. 853/1984 reca: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria". - L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 8 del D.L. n. 69/1989, e' cosi' formulato: "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attivita' 50 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato. 3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'art. 79 e le annotazioni non risultanti possono esser effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853/1984, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, e' il seguente: "Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, nonche', se l'azienda e' in affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili". - L'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 69/1989, e' cosi' formulato: "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 2. (Abrogato). 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1. 4. (Abrogato). 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazione nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. (Abrogato)". Per consultare le disposizioni richiamate nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, soprariportato, ad esclusione degli articoli 70 e 80 qui trascritti, si veda nell'appendice alle note a corredo del D.L. n. 69/1989 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 137 del 14 giugno 1989, pag. 39 e seguenti). - Il testo dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853/1984 e' il seguente: "Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti". - Il testo dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 69/1989 e' il seguente: "Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresi' a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1› gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988". - Per il testo dell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
1.I soggetti che si sono avvalsi della disciplina di cui all'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del predetto testo unico, devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo precedente ad esclusione di quelle di cui ai commi 5 e 7.
Nota all'art. 2: Per il testo degli articoli 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse e all'art. 1.
Art. 3
1.I soggetti che si sono avvalsi nell'anno 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi.
2.Il fondo nel quale e' stato accantonato, ai sensi del comma 3, lettera b), dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui e' avvenuto il passaggio al regime previsto dall'art. 80 del testo unico medesimo.
3.Il fondo di ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito del periodo d'imposta in cui e' avvenuto il passaggio al regime di cui al successivo art. 80 del medesimo testo unico, nella misura in cui risulta iscritto alla chiusura del periodo di imposta precedente.
4.I fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui e' avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 80 del testo unico medesimo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, considera sopravvenienze attive anche i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. - L'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, cosi' recita: "La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a 2 volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per ammortamento anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte". - Per il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). - 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16". - L'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, cosi' recita: "Art. 71 (Accantonamenti per rischi su crediti). - 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53 ovvero, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio". - L'art. 72 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio). - 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione. 2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione e' ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non e' ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio. 3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66. 5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti gia' risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti". - L'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, cosi' dispone: "Art. 73 (Altri accantonamenti). - 1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo. 2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo delle quote di ammortamento di cui all'art. 67 e delle spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio del complessivo ammontare delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio di durata della concessione. 3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. 5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a norma dell'art. 67".
Art. 4
1.Per i soggetti che si sono avvalsi della disciplina prevista dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi e che passano al regime di cui al successivo art. 80, gli accantonamenti di cui all'art. 70 del predetto testo unico concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui e' avvenuto il passaggio al regime stesso.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 79, 80 e 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 1, alle premesse e all'art. 3.
Art. 5
1.Agli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, si applica la disposizione del comma 2 del precedente art. 3.
2.Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo gli accantonamenti ai fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi non concorrono a formare il reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui e' avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 79, del predetto testo unico a condizione che risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto a fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta; tuttavia le spese e le perdite che si verificano nei periodi d'imposta in cui il reddito si determina a norma dell'art. 79 del testo unico, sono deducibili per la parte che eccede i predetti accantonamenti.
Nota all'art. 5: Per il testo degli articoli 70, 71, 72, 73 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note all'art. 3 e all'art. 1.
Art. 6
Il Ministro: FORMICA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1989
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 301
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 2, comma 10, del D.L. n. 853/1984 e' il seguente: "Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e' determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata; c) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto". - L'art. 50, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, prevede che: "Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditivita' dell'82 per cento. Se nel corso del periodo d'imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non puo' essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente puo' non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo d'imposta precedente e, per l'anno d'inizio dell'attivita', nella dichiarazione d'inizio dell'attivita' relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio". - Per il testo dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853/1984 si veda nelle note all'art. 1.
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