DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348
Entrata in vigore del decreto: 08/11/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;
Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;
Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 9 dicembre 1988;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 3060/1952 reca: "Delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere". - Il testo dell'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con D P.R. n. 1068/1953, e' il seguente: "Art. 47 (Criteri per la determinazione degli onorari). - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 7 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 7 (Valore dell'incarico). - Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, e' determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa. Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. 11.000.000 o, per pratiche tributarie, di L. 1.100.000 di tributo. L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali e' compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo. Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo all'ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalita' e di ogni altro accessorio. E' fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato. Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, e' stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte".
Art. 2
1.Al primo comma dell'art. 17 del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.".
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 17 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 17 (Termine di pagamento delle parcelle e interessi di mora). - Trascorso il termine di tre mesi dall'avviso della parcella senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, si applica l'interesse di mora nella misura legale oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, n.d.r.)".
Art. 3
1.Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.
Nota all'art. 3: Il testo degli articoli 19 e 20 del D P.R. n. 567/1974, come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 19 (Spese e indennita'). - E' sempre riconosciuto al ragioniere ed ai suoi collaboratori, sostituti ed ausiliari, unitamente agli onorari, il rimborso delle spese documentate, nonche' di quelle altre per le quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, e siano giustificabili. Sono in particolare riconosciute, le seguenti spese e indennita': I. - Spese. 1) di scritturazione: I - per ogni facciata dell'originale . . . . . L. 100 II - per ogni facciata di ciascuna copia . . . . " 50 2) di viaggio: per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., al ragioniere spetta l'uso del mezzo pubblico con diritto alla 1a classe e le relative spese saranno rimborsate con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficenza del servizio pubblico, e' concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennita' di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie; 3) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) e' dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; 4) generali di studio: il rimborso delle spese generali di studio puo' superare l'importo totale dei compensi esposti nella parcella sino ad un massimo del 15% se il ragioniere esercita la professione in una citta' con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una citta' con un numero di abitanti inferiore. II. - Indennita'. Al ragioniere, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) di trasferta e di assenza dallo studio: per brevi accessi nel luogo di residenza da L. 9.300 a L. 15.500; per mezza giornata nel luogo di residenza da L. 15.500 a L. 31.000; per una giornata nel luogo di residenza da L. 31.000 a L. 46.500; per brevi accessi fuori del luogo di residenza da L. 15.500 a L. 31.000; per mezza giornata fuori del luogo di residenza da L. 31.000 a L. 46.500; per una giornata fuori del luogo di residenza da L. 49.600 a L. 65.100. La mezza giornata e l'intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella citta' di residenza del ragioniere; b) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per i frontespizi L. 775; per ogni facciata di ogni copia successiva L. 465; c) di protocollo e archivio: per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo L. 6.200; d) di ricerca di archivio: per ricerca di atti e documenti nel proprio archivio: 1) per i primi tre anni dall'inizio, oltre alle sessioni col cliente, eventuale corrispondenza e spedizione a domicilio ed ai diritti di cui al punto precedente: da L. 6.200 a L. 15.500; 2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 10% per il cliente e del 20% per i terzi, per ciascun anno o frazione di anno; e) di copia e autenticazione: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennita' di scritturazione): L. 6.200; f) di visura: per ispezione di registri, atti o documenti presso uffici pubblici o privati, professionisti e simili: diritto fisso, oltre alla vacazione, da L. 6.200 a L. 12.400; g) di deposito e ritiro atti: per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, per bollatura, vidimazione, legalizzazione ed altro, per ciascun documento o copia: da L. 6.200 a L. 12.400; h) per pagamenti: per pagamento di somme per conto del cliente: 0,05% degli importi pagati, con un minimo di L. 4.650 (oltre al diritto di accesso); i) di richiesta ed esame certificati: per richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da pubblici uffici, enti, notai e altri: L. 6.200; l) di carteggio: per deposito, ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione e altro L. 6.200; m) di disamina: 1) di corrispondenza, memorie e documentazione del cliente o della controparte (oltre agli onorari di cui al titolo III, capi I e II - e) da L. 3.100 a L. 6.200; 2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari) L. 3.100; 3) dei verbali degli organi di vigilanza tributaria, del lavoro ecc. (oltre agli onorari): da L. 3.100 a L. 31.000; n) di redazione scritture: per ogni ricorso, memoria, istanza e scritto in genere nell'interesse del cliente (oltre agli onorari ed alle spese): da L. 3.100 a L. 15.500; o) di mandato: per il mandato di rappresentanza del contribuente dinanzi agli uffici ed alle commissioni tributarie L. 3.100; p) di intervento: per l'intervento alle udienze quale consulente tecnico, o dinanzi alle commissioni tributarie (oltre agli onorari): da L. 6.200 a L. 46.500; q) di pubblicazioni o vidimazioni: per ogni inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed in altro periodico o per la vidimazione di ciascun registro: da L. 3.100 a L. 9.300; r) di spedizione parcelle: per la redazione della parcella (oltre alle spese di scritturazione ed all'onorario a vacazione): da L. 3.100 a L. 9.300; s) di revisione parcelle: per la richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio del collegio: da L. 3.100 a L. 15.500; t) di deposito somme e valori: per ogni deposito presso uffici pubblici o privati, banche, ecc. di somme di denaro, titoli, effetti e valori in genere (oltre al compenso dello 0,50 sull'ammontare del deposito): da L. 3.100 a L. 15.500". "Art. 20 - Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione. Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna e' dovuto un compenso di L. 13.000. Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato fino al 50 per cento".
Art. 4
1.Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 30 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 30 (Trasformazione e fusione di societa'). - Per la trasformazione di societa' l'onorario e' calcolato sul valore del capitale effettivo delle riserve, del fondo di rivalutazione monetaria e sugli eventuali conti correnti dei soci nelle seguenti percentuali: fino a . . . . . . . . . L. 82.500.000 lo 0,70% per il di piu' fino a . . " 165.000.000 lo 0,25% per il di piu' fino a . . " 412.500.000 lo 0,20% per il di piu' fino a . . " 825.000.000 lo 0,10% per il di piu' fino a . . " 1.650.000.000 lo 0,07% per il di piu' fino a . . " 4.125.000.000 lo 0,035% per il di piu' fino a . . " 8.250.000.000 lo 0,02% per il di piu' fino a . . " 16.500.000.000 lo 0,015% per il di piu' oltre a . " 16.500.000.000 lo 0,007% per la fusione per incorporazione: senza aumento di capitale della societa' incorporante, l'onorario e' determinato a norma dell'art. 21; per la fusione e concentrazione di societa' ed imprese: l'onorario a percentuale previsto dalla prima parte di questo articolo e' calcolato sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo di tutte le societa' partecipanti in qualsiasi forma alla fusione e concentrazione ridotto del 40 per cento. E' retribuita a parte l'opera del ragioniere per la valutazione ai fini della trasformazione, fusione, ecc. delle societa' o imprese interessate, nonche' quella per la formazione o analisi dei rispettivi bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo ente, riducendo di un terzo gli onorari previsti per tali operazioni".
Art. 5
Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento. Art. 5. Art. 5.
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