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LEGGE 16 ottobre 1989, n. 350

Current text a fecha 1989-10-28

Entrata in vigore della legge: 29/11/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee relativa all'applicazione del principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.

Art. 3

1.L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.

2.Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM PREAMBOLO Gli Stati Membri delle Comunita' Europee, qui di seguito denominati "Stati Membri"; Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli; Tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri; Desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su una basi di fiducia, comprensione e rispetto reciproci; Convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in idem alle decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto, hanno convenuto quanto segue; ARTICOLO 1. Una persona che sia stata guidicata con sentenza definitiva in uno Stato membro non puo' essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa piu' essere eseguita.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Uno Stato membro puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o piu' dei casi seguenti: a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatto sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata; b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro; c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. 2. Uno Stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettara b), precisera' le categorie di reati per le quali tale eccezione puo' essere applicata. 3. Uno Stato membro potra', in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu' delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari esteri del Belgio ed avra' effetto il primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione. 4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. Se in uno Stato membro un nuovo procedimento penale e' instaurato contro una persona che e' stata guidicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della liberta' scontato in quest'ultimo Stato per quei fatti dovra' essere detratto dalla pena che sara' eventualmente inflitta. Si terra' altresi' conto, nella misura consentia dalla legge nazionele, delle pene diverse da quelle privative della liberta' che siano state eseguite.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. 1. QUANDO UNA PERSONA E' IMPUTATA DI UN REATO IN UNO STATO MEMBRO, e le autorita' competenti di questo Stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona e' gia' stata giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva, tali autorita', qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorita' competenti dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata. 2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE SARANNO FORNITE AL PIU' PRESTO possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare. 3. CIASCUNO STATO MEMBRO INDICHERA', AL MOMENTO DELLA FIRMA, DELLA ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorita' designate a chiedere e ricevere le imformazioni di cui al presente articolo.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionale piu' ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La presente convenzione e' aperta alla firma deli Stati membri. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Ministero degli Affari del Belgio. 2. La presente convenzione entreta' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma. 3. Fino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente convenzione gli e' applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio. 2. La presente convenzione entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Ogni Stato membro puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a chi si applica la presente convenzione. 2. Ogni Stato membro puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale puo' concludere accordi. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i territori in essa designati, puo' essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli Affari esteri del Belgio. La denuncia prende effetto immediamente o dalla successiva precisata nella notifica.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio notifichera' a tutti gli Stati membri ogno firma, deposito di strumenti, dichiarazione o notifica. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio ne inviera' una copia autenticata al Governo di ogni Stato membro. Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS