LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Michelis, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione
CONVENZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
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