LEGGE 30 ottobre 1989, n. 353
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.