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LEGGE 31 ottobre 1989, n. 376

Current text a fecha 1989-11-23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Michelis, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Accordo

ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico