LEGGE 15 novembre 1989, n. 373
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.
2.A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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