LEGGE 27 novembre 1989, n. 384
Entrata in vigore della legge: 30/11/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 dicembre 1989.
Art. 2
1.Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
2.Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1› gennaio 1990.
3.Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 3
1.Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta".
2.Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
3.Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento".
4.All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 e' abrogato.
Art. 4
1.All'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4- bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito".
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1989, N. 332. All'articolo 1, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: "secondo la sua destinazione d'uso" e' inserita la seguente: "effettiva". All'articolo 3: al comma 1, capoverso 2, le parole: "alla tesoreria del comune" sono sostituite dalle seguenti: "al comune"; al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: " a-bis) dopo il comma 5- ter e' aggiunto il seguente: '5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5- bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2', il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze'"; al comma 4, nella tabella richiamata, l'ultima colonna e' soppressa; e' aggiunta, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione: "Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, cosi' formata, e' pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000". Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4- bis. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata del 50 per cento. L'aumento e' acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovra' essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validita' della tassa. 2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle societa' di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989. 4. Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990. Art. 4- ter. - 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990. 2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1› gennaio 1990". All'articolo 7: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente: 'L'Intendenza di finanza puo' autorizzare previo nulla osta della prefettura: 1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia; 2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purche' i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto; 3) le pesche o banchi di beneficienza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000'. 1- bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, e' abrogato"; al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "La tassa di lotteria e' ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1"; al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o piu' soggetti in associazione tra loro, e' dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di L. 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di L. 100.000 se si effettua in due o piu' province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive del prodotto propagandato"; il comma 5 e' soppresso; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7- bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data". All'articolo 8: al comma 1, dopo la parola: "provvedimenti", ovunque ricorra, e' inserita la seguente: "normativi"; al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, le parole: "pena pecuniaria", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa".
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