LEGGE 30 novembre 1989, n. 392

Type Legge
Publication 1989-11-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmato il 23 luglio 1987 a Bruxelles.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale aestano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: L'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, e' stato approvato con regolamento CEE n. 2760/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L. 293 del 29 dicembre 1972, ed e' entrato in vigore il 1° gennaio 1973. Detto accordo e' stato modificato in seguito dal protocollo complementare, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 491, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 21 luglio 1976.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA TURCHIA RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO IN SEGUITO ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI. SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE. IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO. SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI. SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. capi di Stato delle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominante "Stati membri". SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, capi di Stato delle parti aderenti alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominate "nuovi Stati membri". da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA. dall'altra, HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti, resi necessari in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito denominato "accordo", e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: John H.F. CAMPBELL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario: SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Leonardo MATHIAS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA RUPUBBLICA TURCA: Pulat TACAR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea Capo della Missione della Repubblica di Turchia; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 I testi dell'accordo, redatti in lingua spagnla e portoghese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 All'articolo 5 dell'accordo i termini "del Regno di Spagna" sono inseriti prima dei termini "della Repubblica francese" ed i termini "della Repubblica portoghese" sono inseriti prima dei termini "del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica di cui al paragrafo 1.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' ventitre' luglio millenovecentoottantasette.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.