LEGGE 30 novembre 1989, n. 393

Type Legge
Publication 1989-11-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla ripartizione della capacita' sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

"ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE relativo alla ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intraeuropei. I GOVERNI SOTTOSCRITTI IN CONSIDERAZIONE dell'opportunita' di una maggiore flessibilita' nella ripartizione della capacita' al fine di sviluppare in maniera piu' ampia una concorrenza controllata; IN CONSIDERAZIONE dell'interesse di applicare principi e procedure uniformi nella ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intra-europei, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 1) Il presente Accordo determina le modalita' da stabilirsi tra le Parti al fine della ripartizione della capacita' in base alla definizione del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo. 2) Le parti, si impegnano a non contrattare tra di loro alcun obbligo o intesa che sia piu' limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non vi e' alcunche' nel presente Accordo che precluda il mantenimento o l'elaborazione, ad opera delle Parti, a livello bilaterale o tra un Gruppo di Stati, di intese orientate ad una maggiore flessibilita' di quella prevista dal presente Accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Nel presente Accordo: a) il termine intra-europeo indica esclusivamente i territori in Europa degli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile b) il termine "capacita'" indica il numero di posti forniti nei servizi aerei di linea durante una data stagione; c) il termine di "quota di capacita'" indica la quota dell'impresa o delle imprese di trasporto aereo di un Parte nel presente Accordo, espressa in percentuale della capacita' totale, posta in funzione nell'ambito di un rapporto inter-europeo bilaterale con un'Altra Parte; d) il termine "zona di flessibilita'" indica una gamma di capacita' nell'ambito dei limiti specificati nell'Annesso al presente Accordo. -------------- *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione della capacita' nel presente Accordo, il Danimarca, la Norvegia e la Svezia saranno considerate come costituenti un territorio unico.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le consultazioni tra le imprese di trasporto aereo sulla ripartizione della capacita' possono essere autorizzate, ma non saranno consider- ate come requisito obbligatorio delle Parti al presente Accordo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1) Per ogni coppia di paesi, tutte le imprese di trasporto aeree des- ignate dalle due Parti interessate, autorizzate a porre in esercizio servizi di linea tra i territori di queste ultime, sottopongono alle Autorita' aeronautiche delle due Parti, contestualmente ai loro orari di volo, le loro offerte di capacita' da porre in servizio nel corso della stagione successiva. Dette offerte saranno sessanta giorni prima dall'inizio di detta stagione. 2) Senza pregiudizio delle disposizioni bilaterali o multilaterali che regolano la determinazione delle capacita', le due autorita' aeronautiche procederanno, quaranta-cinque giorni prima dell'inizio della stagione, al totale della capacita' globale proposta, la cifra raggiunta essendo considerata come la capacita' in base alla quale sara' effettuata la valutazione della zona di flessibilita', e approvano le proposte di capacita' che corrispondono al sistema cosi' come definito nell'Annesso al presente Accordo. 3) In tutti i casi in cui l'impresa o le imprese di trasporto aereo di una delle Parti procedano ad una riduzione unitalaterale delle capacita', e qualora una Parte riduca unilateralmente la capacita' totale che deve essere fornita, le offerte di capacita' dell'impresa o delle imprese dell'altra Parte saranno approvate fino al limite massimo della zona di flessibilita' applicata alla capacita' totale della stagione precedente corrispondente. 4) Ogni quota di capacita' che superi il limite massimo della zona di flessibilita' e' sottoposta alle intese bilaterali o al regime di approvazione in vigore tra le due Parti. In tutti i casi in cui la quota di capacita' offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti supera il limite massimo della zona di flessibilita' detta Parte deve essere informata quarantacinque giorni prima dell'inizio della stagione, del numero massimo di posti che l'altra Parte e' disposta ad approvare, e l'impresa o le imprese saranno informate in merito. 5) In ogni situazione in cui la quota di capacita' offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una Parte supera il limite massimo della zona di flessibilita' e nella quale l'approvazione e' stata limitata, ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, spetta alle Autorita' aeronautiche della o delle imprese richiedenti, di ripartire la capacita' tra le loro imprese designate. Tale ripartizione sara' notificata alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Le disposizioni del sistema dettagliato nell'Annesso al presente Accordo non possono essere utilizzate per apportare limitazioni alle attuali intese concernenti la capacita'.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le disposizioni del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo non potranno essere utilizzate in maniera da pregiudicare le possibilita' di livellamento in materia di capacita', nel senso che, una volta raggiunta l'approvazione automatica delle capacita' in conformita' con il sistema, l'impresa o le imprese di trasporto aereo della Parte la cui offerta di capacita' e' inferiore possono decidere di incrementare, totalmente o parzialmente, tale capacita' al fine di raggiungere il livello di capacita' offerto dall'impresa o dalle imprese dell'altra parte. Tuttavia, l'impresa o le imprese di quest'ultima non beneficieranno dell'approvazione automatica per incrementi supplementari durante lo stesso periodo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Ogni controversia relativa all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sara' composta mediante ricorso alle procedure bilaterali di composizione delle controversie che sono in vigore tra le due Parti in causa.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 1) Ogni controversia tra due o piu' Parti relativa alla interpretazione del presente Accordo e che non puo' essere composta per via di negoziato sara' sottoposta ad arbitrato a richiesta di una di dette Parti. 2) Se, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad accordarsi sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualuque di tali Parti puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformita' con lo statuto della Corte.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente Accordo e' aperto alla firma del rappresentante di ogni Stato membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, alla approvazione o alla accettazione degli Stati firmatari. 2. Gli strumenti di ratifica e le notifiche di approvazione o di accettazione saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1) Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di cinque Stati firmatari, del loro strumento di ratifica o della loro notifica, di approvazione o di accettazione; 2) Successivamente, esso entra in vigore per ogni Stato il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1) A seguito della sua entrata in vigore, il presente Accordo e' aperto alla adesione di ogni Stato non firmatario membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile. 2) L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ed ha effetto il trentesimo giorno successivo alla data di detto deposito.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 1) Ogni Parte puo' proporre l'emendamento del presente Accordo mediante notifica scritta al Segretario della Commissione Europea dell'Aviazione Civile, che provvede immediatamente a comunicare l'emendamento proposto tutte le altre Parti. Se il venticinque almeno delle Parti (compresa la Parte che propone l'emendamento) decide di comune accordo di tenere una riunione delle Parti al fine di esaminare detto emendamento, la Commissione Europea dell'Aviazione Civile convoca detta riunione, notificandone le Parti con almeno tre mesi di anticipo. 2) Ogni proposta di emendamento, approvata da una maggioranza delle Parti che partecipano alla riunione di cui, al paragrafo 1 del presente Articolo, e che ottiene poi l'accordo di due terzi delle Parti, e' sottoposta a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione. 3) L'emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato, trenta giorni dopo che le due Parti abbiano depositato il loro strumento di ratifica o la loro notifica di approvazione o di accettazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 4) L'emendamento entra in vigore, nei confronti di ciascuna Parte che lo ratifica, lo approva o lo accetta successivamente, il trentunesimo giorno dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, ogni emendamento del sistema di zone specificato nell'Annesso al presente Accordo, che sia stato accettato dalle Autorita' aeronautiche di due terzi delle Parti sara' sottoposto alle Autorita' aeronautiche di tutte le Parti ai fini dell'accettazione. 2) L'emendamento entra in vigore, per le Parti le cui Autorita' aeronautiche lo abbiano accettato, trenta giorni dopo la notifica di accettazione alla Organizzazione dell'Aviazione Civile ad opera delle Autorita' aeronautiche di due Parti. 3) Successivamente, l'emendamento entra in vigore, per ogni Parte, l'autorita' aeronautica della quale lo abbia accettato, trenta giorni dopo la ricezione della notifica effettuata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Il presente Accordo puo' essere denunciato da ogni Parte mediante una notifica inviata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Detta denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione di detta notifica.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 1) Non e' ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformita' con le seguenti disposizioni. 2) Ogni Parte puo' dichiarare, al momento di firmare, ratificare, approvare o accettare il presente Accordo o aderirvi, che essa non si ritiene vincolata dal paragrafo 2, dell'articolo 8. Le altre parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di una Parte che abbia formulato tale riserva. 3) Ogni Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' ritirarla in ogni tempo mediante notifica alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale invia una copia certificata del presente Accordo a tutti gli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile. 2) Sin dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo e' registrato presso le Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale. 3) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazioale notifica a tutte le Stati Parti al presente accordo: a) ogni forma del presente Accordo: b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di accettazione o di ogni strumento di adesione, nonche' la data del deposito, nei trenta giorni successivi a tale deposito. c) la data alla quale il presente Accordo, in conformita' con l'Art. 15, nonche' la data di detta notifica, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione; e) ogni notifica di riserva effettuata in applicazione dell'Articolo 16, nonche' il ritiro di tale riserva; f) la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 13. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Parigi, il sedici giugno dell'anno millenovecentottansette in un esemplare unico in francese, inglese o spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede.

Accordo - Allegato

ALLEGATO PIANO DELLE ZONE 1. Il Piano sara' stabilito per un periodo di prova di tre anni dalla data in cui l'Accordo entra in vigore. 2. Il Piano comprendera' due fasi: la prima della quali (Fase 1) comincera' alla data in cui l'accordo entra in vigore, la seconda (Fase 2) comincera' 2 anni dopo tale data. 3. Durante la fase 1 e ai sensi dell'Articolo 4 dell'Accordo, le linee aree designate, saranno libere di offrire - entro una zona di flessibilita' dal 45% al 55% e senza possibilita' di intervento regolatorio - la capacita' che esse ritengono sia necessaria per far fronte alle richieste di mercato. 4. Sara' dato il via ad un esame dei progressi raggiunti dal Piano sotto gli auspici della Conferenza europea sull'Aviazione Civile diciotto mesi dopo che esso sia entrato in vigore. Congiuntamente, a tale esame, ogni Stato membro della Conferenza Europea sull'Aviazione Civile avra' la possibilita' di avanzare proposte circa le modalita' i criteri e la portata della Fase 2 allo scopo di ottenere una flessibilita' maggiore di quanto sia stata raggiunta nella Fase 1. Gli emendamenti al Piano - risultanti da detto esame - saranno soggetti alle procedure stabilite dall'articolo 14 dell'Accordo. 5. Nell'eventualita' che l'esame di cui al paragrafo 4 non posto all'adozione di soluzioni piu' flessibili di quelle vigenti durante la Fase 1, la linea aerea o le linee aeree di ciascuna delle Parti che, alla fine del periodo di due anni della Fase 1, abbia raggiunto la quota di massima capacita' del 55% avra' diritto durante la fase 2 ad un aumento automatico dell'1% nella quota di capacita', calcolata sulla base di questo massimale. 6. Fatto salvo il paragrafo 4 la zona di flessibilita' dal 45% al 55% continuera' ad essere applicabile l'intero periodo di tre anni.

Accordo - Dichiarazione

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE alla firma dell'Accordo internazionale relativo alla ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intra-europei, in data 16 giugno 1987 Nel firmare il presente Accordo, gli Stati membri delle Comunita' Europee dichiarano che le disposizioni dell'Accordo non possono prevalere sul diritto comunitario per quanto riguarda le loro reciproche relazioni.

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