LEGGE 30 novembre 1989, n. 394
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La convenzione per la repressione dei reati diretti contro la Sicurezza dell'aviazione civile, e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 22 ottobre 1973, n. 906 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 dell'11 gennaio 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI del protocollo medesimo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita di Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, CONSIDERANDO che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l'andamento ordinato dell'aviazione civile in tutti gli Stati; CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunita' Internazionale e che, al fine di prevenirli, e' urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti; CONSIDERANDO che e' necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale. HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo primo Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 1971 (in appresso denominata "La Convenzione"). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tra le Parti al presente Protocollo, come un solo ed unico strumento.
Protocollo-art. II
Articolo II 1. All'articolo 1o della Convenzione, e' aggiunto il nuovo paragrafo 1bis in appresso: "1. bis. Commette reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma; a) compie nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o e' di natura tale da causare ferite gravi o la morte oppure; b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, se tale atto pregiudica o e' di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto". 2. Al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 1o della Convenzione, sono inserite le seguenti parole dopo le parole "paragrafo 1o"; "o al paragrafo 1 bis"
Protocollo-art. III
Articolo III All'articolo 5 della Convenzione e' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. Ogni Stato contraente prende altresi' le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 ed al paragrafo 2 dello stesso articolo, nella misura in cui quest'ultimo paragrafo si riferisce a tali reati, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell'articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del paragrafo 1o del presente articolo".
Protocollo-art. IV
Articolo IV Il presente Protocollo e' aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1o marzo 1988, esso sara' aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, a Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo VI.
Protocollo-art. V
Articolo V. 1. Il presente Protocollo sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato che non e' uno Stato contraente delle Convenzione puo' ratificare il presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformita' con l'articolo 15 di quest'ultima. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari.
Protocollo-art. VI
Articolo VI 1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrera' in vigore tra gli stessi il 30 giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascun Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica. 2. A partire dalla sua entrata in vigore il presente Protocollo sara' registrato dai Depositari, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione Civile internazionale (Chicago, 1944).
Protocollo-art. VII
Articolo VII 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. Ogni Stato che non e' Stato contraente della Convenzione puo' aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformita' con l'articolo 15 di quest'ultima. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l'adesione produrra' i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.
Protocollo-art. VIII
Articolo VIII 1. Ogni Parte del presente Protocollo puo' denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica e' stata ricevuta dai depositari. 3. La denuncia del presente protocollo non ha di per se' di una denuncia della Convenzione. 4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo.
Protocollo-art. IX
Articolo IX 1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonche' tutti gli Stati hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito: a) della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo; b) della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di ricezione. 2. I depositari notificheranno altresi' agli Stati di cui al paragrafo 1o la data alla quale il presente protocollo e' entrato in vigore in conformita' con l'articolo VI. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tale fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Montreal il 24 febbraio 1988 in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.
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