LEGGE 30 novembre 1989, n. 395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
Art. 3
Agli atti relativi alla esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 in cui e' parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID) si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato. 2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1 sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predette Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita di sigillo, dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Roma, 15 dicembre 1985
Allegato
Eccellenza, ho l'onore di riferimi alla sua lettera in data odierna la cui traduzione italiana e' del seguente tenore: "Ho l'onore di far riferimento alle recenti conversazioni avvenute tra i rappresentanti dei nostri due Governi. Il Governo degli Stati Uniti d'America ha fornito assistenza e cooperazione al Governo italiano ed agli organi regionali, provinciali e comunali per alleviare le sofferenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 ed e' pronto a continuare a fornire in Italia l'aiuto e la ricostruzione resi necessari da tale evento, nonche' quella ulteriore assistenza economica, tecnica e di altro genere, appresso chiamata globalmento assistenza, che secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America e' prevista in conformita' con le intese stabilite nei termini seguenti e con quanto verra' di volta in volta concordato di comune accordo: 1. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornira', (attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo internazionale, qui appresso chiamata "AID" od altre Agenzie e/o Enti autorizzati) l'assistenza prevista di seguito che possa essere richiesta dagli organi competenti del Governo Italiano e di altri Enti o istituti necessari ed approvata dai rappesentanti del Governo statunitense, ivi inclusi quelli preposti ad esercitare le proprie funzioni in Italia secondo accordi di assistenza. L'assistenza sara' fornita in base alle leggi e S.E. MAXWELL M. RABB. AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA regolamenti in vigore negli Stati Uniti. Essa sara' messa a disposizione secondo le intese concordate tra i suddetti rappresentanti. 2. Al fine di utilizzare l'assistenza nel modo piu' vantaggioso possibile, e' intenzione di entrambi i nostri due Governi, assicurasi che, come e' sinora avvenuto, l'assistenza non sia decurtata da alcuna tassa, imposta doganale, spese ed oneri similari. Atteso che i dazi doganali e parte dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono risorse di pertinenza della Comunita' Economica Europea, il Governo Italiano sara' tenuto a richiedere alle competenti Autorita' della Comunita' Economica Europea l'autorizzazione ad importare, in franchigia doganale e fiscale, ogni fornitura correlata all'assistenza in questione. Il Governo statunitense prende nota con soddisfazione che tale autorizzazione e' stata gia' concessa per quanto riguarda l'importazione in Italia di un sistema di vigilanza antisismica. Cio' stante, in relazione all'assistenza che possa essere o sia stata gia' fornita, viene inoltre convenuto che: A) Tutte le forniture, i materiali, le attrezzature, i servizi o i fondi introdotti in Italia (direttamente o attraverso altre fonti finanziate All'AID) o ivi acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America (direttamente o attraverso altre Fonti finanziate dall'AID) in relazione a qualsiasi programma o progetto impostato ai sensi di qualsiasi accordo di assistenza gia' firmato o che possa essere firmato in futuro, saranno esentati - quando tali forniture, materiali, attrezzature servizi o fondi siano utilizzati ai fini di tale programma o progetto - dal pagamento di ogni tassa sulla proprieta' o sullo uso della proprieta' come pure da ogni altra imposta, ivi incluse, ma non esclusivamente, le imposte sul valore aggiunto, i depositi previsti da leggi o regolamenti valutari italiani e l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, l'uso e la disposizione di tali forniture, materiali, attrezzature, servizi o fondi correlati a tali programmi o progetti saranno altresi' esentati dal pagamento di oneri, dazi doganali, tasse d'importazione o di esportazione, imposte sull'acquisto o sulla vendita di proprieta' o da ogni altra imposta o simile onere in Italia, fermo restando che le imposte italiane gravanti sul reddito di persone fisiche o giuridiche verranno applicate ai pagamenti ricevuti da persone o societa' italiane che forniscono beni e servizi connessi all'assistenza. B) I fondi introdotti in Italia per gli scopi previsti da qualsiasi programma di assistenza saranno convertibili in valuta italiana al tasso di cambio piu' elevato che non sia illecito in Italia nel momento in cui la conversione avviene. 3. Tutta l'assistenza o parte di essa fornita ai sensi della presente lettera potra' - salvo accordi diversi relativi alla lunghezza del preavviso stabiliti di comune intesa ai sensi del paragrafo 1 - essere introdotta da uno dei due Governi, previa politica di trenta giorni, qualora quel Governo dovesse decidere che sia superfluo o non desiderabile continuare l'assistenza a seguito del mutamento di circostanze. Le disposizioni del presente accordo resteranno, tuttavia, in vigore e saranno valide per quanto concerne l'assistenza fornita conformemente alle richieste presentate ai sensi del punto 1. La cessazione di ogni assistenza potra' includere anche la sospensione delle consegne di qualsiasi merce non ancora consegnata. Eccellenza, ho l'onere di proporre che, qualora le presenti intese siano accettabili dal Governo italiano, la presente lettera e la sua Lettera di risposta rappresentino un accordo tra i nostri due Paesi, che entrera' in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno notifcate per iscritto il completamento delle procedure di esecuzione previste dai rispettivi ordinamenti nazionali e cessera' di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo l'avvenuta notifica alla controparte della intenzione di denunciarlo". Essendo accettabili per il Governo italiano le predette intese, convengo che la sua lettera costituisca, insieme alla presente risposta, un accordo tra i nostri due Governi. Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Firmato: ANDREOTTI
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