LEGGE 30 novembre 1989, n. 396
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dell'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri Visto il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Il Presidente delal Repubblica Italiana e Il Presidente della Repubblica Socialista Cecoslovacca desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e la cooperazione fra i due Stati conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al fine di migliorare la loro cooperazione nel campo giudiziario hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Protezione Giuridica 1. I Cittadini di ciscuna Parte contraente beneficiano, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di questa Parte. 2. I cittadini di una delle Parti contraenti hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorita' giudiziarie di questa Parte, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi. 3. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai cittadini delle Parti contraenti applicano, in quanto applicabili, alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione dell'una delle Parti contraenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Assistenza Giudiziaria 1. Le autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria nelle materie contemplate dalla presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla redazione, trasmissione e notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti, dei testimoni e degli imputati nonche' all'acquisizione e trasmissione delle prove materiali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "materia civile" comprende parimenti le materie del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "autorita' giudiziaria" designa ogni autorita' statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla preente Convenzione. 3. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "autorita' centrale" designa, per la Repubblica Italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Socialista Cecoslovacca, gli uffici del Procuratore Generale della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista Ceca e il Ministero della Giustizia Slovacca.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Sistemi di comunicazione Le Autorita' Giudiziarie rivolgono le domande di notificazione di atti e di concessione di assistenza giudiziaria per il tramite delle loro autorita' centrali, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Lingue 1. Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorita' centrali delle Parti Contraenti impiegano nelle comunicazioni tra loro le proprie lingue ufficiale o la lingua francese. 2. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, sono redatte nella lingua della Parte richiedente e corredate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua francese. 3. La traduzione degli atti relativi alle commissioni rogatorie deve essere effettuata da un traduttore ufficialmente indicato o riconosciuto dalla Missione diplomatica o dagli uffici Consolari di una delle Parti contraenti.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Commissioni rogatorie 1. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare: a) l'autorita' richiedente; b) l'autorita' richiesta, se possibile; c) l'oggetto delal commissione rogatoria, gli atti da espletare; d) il precedimento per il quale la commissione rogatoria e' richiesta; e) l'identita' delle parti, degli indiziati, degli imputati, dei condannati ed eventualmente, dei loro rappresentanti; il luogo di residenza o di dimora, la nazionalita' e la professione; se si tratta di materia penale, nella misura del possibile, il luogo e la data di nascita e i nomi e i cognomi dei genitori; per le persone giuridiche la denominazione e la sede legale; f) se si tratta di materia penale, sia il titolo e la descrizione del reato che le indicazioni relative alla persona lesa, e se del caso, l'ammontare del danno arrecato dall'atto commesso. 2. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve portare la data della sua formulazione, la firma ed il timbro o il sigillo ufficiale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Esecuzione delle commissioni rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita' delle Parte richiesta applichera' 1 legge del proprio stato. Si domanda dell'autorita' della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' tuttavia seguire le modalita' di esecuzione indicate nella commissione rogatoria, a meno che non sia contrario alla legge del proprio Stato. La commissione rogatoria deve essere eseguita al piu' presto possibile. 2. Se l'autorita' centrale a cui la commissione rogatoria e' stata trasmessa e' incompetente, provvedera' a trasmetterla d'ufficio all'autorita' centrale competente e ne informera' la autorita' richiedente. 3. Se l'indirizzo indicato nella Commissione rogatoria non e' esatto o non e' conosciuto, ovvero se la persona alla quale la rogatoria si riferisce non abita all'indirizzo indicato, l'autorita' richiesta provvedera' a quanto necessario per identificarlo. Se l'indirizzo non viene identificato, la commissione rogatoria sara' rinviata alla Parte richiedente. 4. Su richiesta della Parte richiedente, l'autorita' della Parte richiesta fara' conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta lo consente. 5. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta gli atti della Parte richiedente nel caso in cui non e' stato possibile dare seguito alla Commissione rogatoria, restituira' gli atti indicando motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Notificazione degli atti L'autorita' richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua. In caso contrario l'autorita' richiesta notifichera' l'atto al destinatario solo se questi accettera' di riceverlo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Documenti comprovanti la notificazione 1. La prova della notificazione e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorita' che notifica ovvero di un attestato provniente da quest'ultima autorita' certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricevuta e dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. 2. La Parte richiesta inviera' senza dilazioni alla Parte richiedente la ricevuta comprovante la notificazione. Se la notificazione non ha potuto essere eseguita, la Parte richiesta informera' senza dilazioni l'altra Parte delle ragione che l'hanno impedita.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Informazioni in materia legale Ciascuna parte contraente comunica all'altra, nella propria lingua, su richiesta, le informazioni riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, cosi' come le informazioni concernenti la giurisprudenza.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Trasmissione di atti di stato civile Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Validita' degli atti pubblici Gli atti che sono considerati documenti pubblici sul territrorio di una delle Parti contraenti hanno, in applicazione della presente Convenzione, forza provante di atti pubblici anche sul territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Esenzione della legalizzazione Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di una delle Parti contraenti e corredati dalla firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Spese per l'assistenza giudiziaria Le Parti contraenti non richiederanno il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza giudiziaria, ad eccezione di quelle rela- tive agli onorari ed alle altre spese derivanti dall'esecuzione di perizie.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Rifiuto dell'assistenza giudiziaria Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti: a) quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico; b) quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza e' richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Protezione dei testimoni e dei periti 1. Nessun testimonio o nessun perito qualunque sia la sua nazionalita' che, in seguito ad una citazione dell'autorita' della Parte richiedente, compare davanti a questa autorita', potra' essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna altra restrizione della propria liberta' personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte istante. 2. Se la Parte istante notifica al testimonio o al perito che la sua presenza non e' piu' necesaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di questa notificazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non potra' lasciare il territorio della Parte contraente istante per ragioni indipendenti dalla propria volonta'. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo averlo lasciato, e' ritornato volontariamente sui territorio della Parte istante. 3. Il testimonio o il perito citato a comparire ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno, oltre ad una indennita', ed il perito ha diritto anche agli onorari per la perizia. Sara' fatta menzione nella convocazione delle idennita' alle quali la persona citata a comparire ha diritto. A richiesta sara' versato un anticipo sulle spese. 4. Una persona che dimori sul territorio di una delle Parti contraenti e la cui audizione debba essere fatta presso l'autorita' giudiziaria dell'altra Parte in qualita' di testimone o di perito non e' obbligata a comparire in seguito alla convenzione fatta da questa autorita'; la citazione a comparire non deve, quindi, contenere alcuna clausola comminatoria per il caso di non comparizione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Dispensa della "cautio judicatum solvi" Ai cittadini di una delle Parti che compaiono davanti alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte e aventi la residenza o la dimora nel territorio di una delle due Parti non potra' essere imposta alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia del difetto di residenza o di soggiorno nel territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura 1. Se la persona dispensata conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione della "cautio judicatum solvi" e' condannata con una sentenza passata in giudicato emessa da un'autorita' giudiziaria dell'una delle Parti contraenti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita su proposta dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. 2. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformita' dell'articolo 25 della presente Convenzione. 3. L'autorita' giudiziaria deliberante sull'esecuzione conformemente al primo autografo del presente articolo si limitera' ad accertare se la sentenza sulle spese e' diventata esecutiva.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Dispensa dalle tasse e dagli anticipi 1. I cittadini di una delle Parti contraenti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione delle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonche' delle altre facilitazioni previste. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano parimenti all'assistenza giudiziaria gratuita. 3. Se una Parte ha concesso le facilitazioni previste dai paragrafi precedenti ai cittadini dell'altra, queste facilitazioni si estenderanno a tutta la procedura, ivi compresa la procedura concernente l'esecuzione delle sentenze, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui si applicano ai cittadini delle Parti che tali facilitazioni hanno concesso.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Certificazioni relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente 1. Se le facilitazioni previste dalle disposizioni dell'articolo 20 della presente Convenzione dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, queste facilitazioni sono accordate sulla base di certificati relativi alla situazione personale e patrimoniale del richiedente rilasciati dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. 2. Se il richiedente non ha residenza nel territorio di alcuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere parimenti rilasciata dalla Missione diplomatica o dagli Uffici consolari della Parte contraente di cui il richiedente e' cittadino. 3. L'autorita' che ha rilasciato i certificati, che li riceve, o che deve deliberare sulla richiesta di facilitazioni puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari o le delucidazioni necessarie.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Presentazione di domande di concessione di facilitazioni Il cittadino di una delle Parti contraenti che intenda presentare una richiesta di concessione delle facilitazioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione e che abbia la residenza o la dimora nel territorio di questa Parte puo' presentare la propria richiesta all'autorita' competente di questa Parte. Questa ultima autorita' rivolgera' la richiesta come pure il certificato di cui all'articolo 21 della presente Convenzione, all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Sentenze da riconoscere ed eseguire Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte: a) le sentenze emesse materia civile; b) le transazioni concluse in materia civile; c) le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 1. Le sentenze previste dall'articolo 23 della presente Convenzione saranno riconosciute ed eseguite nel ricorso delle seguenti condizioni: a) la sentenza concerne materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte richiesta o di una Convenzione tra questa Parte ed uno Stato terzo. b) la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva conformemente alla legge della Parte nel territorio della quale la sentenza e' stata emessa; c) la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, e' stata citata nei termini e nei modi previsti dalla legge della Parte contraente nel cui territorio la sentenza e' stata emessa, e nel caso di incapacita' legale o naturale, e' stata debitamente rappresentata; d) fra le stesse Parti ed in ordine al medesimo oggetto nessuna sentenza definitiva e' stata emessa nel territorio della Parte in cui la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita; e) nessuna autorita' giudiziaria della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita e' stata adita con un'istanza avente il medesimo oggetto e fra le medesime Parti anteriormente alla presentazione della domanda all'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza; f) la Parte contraente nel cui territorio sono domandati l'accertamento e l'esecuzione ritiene che l'accertamento o l'esecuzione non ledono i diritti connessi con la propria sovranita' e sicurezza e non sono contrari al proprio ordine pubblico. 2. Le decisioni provvisoriamente esecutive e le misure provvisorie, sono benche' suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute e dichiarate esecutive nella Parte richiesta se decisioni dello stesso tipo possono esservi emesse o eseguite.
Convenzione - art. 25
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.